Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34614 del 09/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34614 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARDA MONICA N. IL 13/10/1966
avverso la sentenza n. 873/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
29/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
data 5 maggio 2004 dal Tribunale di Piacenza, appellata da GUARDA Monica, dichiarata responsabile del delitto di furto pluriaggravato consumato e tentato in concorso, commesso il 24
febbraio 2000.
Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Non considera la ricorrente che, essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado in data anteriore a quella (8 dicembre 2005) di entrata in vigore della L. 251/05, il regime di prescrizione
applicabile ai delitti lei ascritti, secondo le disposizioni transitorie di cui all’art. 10 della legge e
la giurisprudenza costituzionale in proposito, è solo quello previsto dall’art. 157 c.p. nel testo vigente fino all’entrata in vigore della novella di cui sopra, con la conseguenza che per il delitto di
furto pluriaggravata consumato la prescrizione è di anni 22 e mesi 6, mentre è di anni 15 per
l’ipotesi tentata, con la conseguenza che nel caso di specie la prescrizione più vicina sarebbe potuta essere quella del 24 febbraio 2015 in relazione all’ipotesi tentata.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA