Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34613 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34613 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINGUZZI TOMAS N. IL 23/06/1985
avverso la sentenza n. 518/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna, esclusa l’aggravante ex art. 61 n. 7 c.p.
e ridotta la pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 19 gennaio 2010 dal locale
Tribunale, Sezione distaccata di Imola, appellata da MINGUZZI Tomas, dichiarato responsabile
del delitto di furto aggravato in concorso, commesso il 13 ottobre 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla prova di responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto, a prescindere dalla sua genericità,
tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha ineccepibilmente osservato che la prova della responsabilità stava nell’individuazione di persona del prevenuto ad opera di un agente di polizia che
conosceva il MINGUZZI e l’aveva riconosciuto senza incertezze nei fotogrammi ripresi al momento del fatto da una telecamera di sorveglianza.
La tesi sostenuta dal ricorrente ripropone una questione di fatto già sottoposta al giudice d’appello e rigettata con congrua motivazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 gi i o 2014.

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