Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34612 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34612 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTINI MIRELLA N. IL 24/01/1970
avverso la sentenza n. 6615/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Martini Mirella ricorre avverso la sentenza 4.6.13 della Corte di appello di Bologna che ha
confermato quella, in data 18.5.09, del Tribunale di Piacenza con la quale è stata condannata,
all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di furto, concessa l’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p.,
equivalente alla contestata recidiva, alla pena di mesi quattro di reclusione ed

e 120,00 di multa.

Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

proposta da soggetto non legittimato, e , con il secondo motivo, si deduce violazione di legge per
non essere stato ritenuto il reato di furto tentato, non avendo l’imputata — la quale non aveva
oltrepassato la barriera delle casse dell’esercizio commerciale – avuto la disponibilità uti domina
sulla cosa.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, dal momento che del tutto correttamente è stata ritenuta la validità della querela
presentata dal responsabile del supermercato, presidente inoltre del c.d.a. e legale rappresentante
della società ‘Borgo Food s.r.l.’, con facoltà riconosciuta di rappresentare la medesima anche nelle
procedure penali.
Quanto alla qualificazione del reato quale furto consumato e non tentato, i giudici di appello hanno
evidenziato come fosse assente nell’esercizio commerciale un impianto di videosorveglianza e
l’imputata era stata fermata dopo aver superato le barriere di uscita, allorché cioè aveva conseguito
il possesso dei generi alimentari poco prima asportati.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
Va, da ultimo, disposta —ai sensi e per gli effetti di cui all’art.130 c.p.p. – la correzione dell’errore
materiale nei termini di cui al dispositivo.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.c) c.p.p. per non essere stata ritenuta la nullità della querela,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

, si legga e si intenda invece
.
Roma, 9 giugno 2014

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che là dove è scritto

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