Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34610 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34610 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARI ZOBEIDA N. IL 20/05/1978
MASTINI DANIELA N. IL 24/11/1959
RIZZI LUCIA N. IL 12/12/1964
avverso la sentenza n. 750/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
07/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
ton la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna, assolta la prima dal delitto di tentato
furto in abitazione (13 settembre 2006) e rideterminata la pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 28 novembre 2012 dal Tribunale di Piacenza, appellata da FERRARI Zobeida, MASTINI Daniela e mei Lucia, dichiarate responsabili di ulteriore delitto di tentato
furto in abitazione in concorso, commesso il 25 settembre 2006.
Propongono ricorso per cassazione le imputate deducendo vizio di motivazione sul ricorrere
dell’aggravante ex art. 112, cpv., c.p.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto a prescindere dalla sua genericità,
tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha ineccepibilmente osservato che la prova della responsabilità stava nell’individuazione di persona delle prevenute, descritte dai testimoni al fatto e peraltro fermate poco dopo i fatti ed ancora nelle vicinanze dalla polizia giudiziaria ed ha correttamente valutato l’insufficienza ed inattendibilità della prova d’alibi proposta.
La tesi sostenuta dalle ricorrenti che propongono una lettura alternativa delle emergenze processuali è proposizione di una questione in fatto, che non può essere presa in considerazione, a fronte della motivazione adeguata, conforme a regole della logica e priva di vizi giuridici, resa dai
giudici di merito.
Nuova ed inammissibile, perché non proposta nei motivi di appello come risulta dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata, è infine la doglianza sulla qualificazione del fatto come
tentativo di furto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00# per ognuna.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giugno 2014.

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