Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3461 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3461 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA LEONARDO N. IL 28/04/1966
avverso la sentenza n. 1301/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
(he-tra-amehtserrei,

Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
Udito il difensore della parte civile, Avv. Cristina Michetelli in
sostituzione dell’Avv. Luca Petrucci, che ha concluso per il rigetto
del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Cynthia De Conciliis, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
Udito il difensore del responsabile civile, Avv. Maurizio Tropiano,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
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Data Udienza: 19/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 26/10/2012, ha riformato
solo con riferimento alla misura della reclusione, ridotta a mesi sei, la sentenza
emessa in data 3/01/2009 dal Tribunale di Roma nei confronti di Bevilacqua
Leonardo, ritenuto responsabile del reato previsto dagli artt. 113,589, commi 1 e
2, cod. pen. perché, in cooperazione colposa con altro automobilista, aveva
cagionato il decesso di un pedone. Secondo la ricostruzione della dinamica del

Guglielmo Marconi alla guida di un’autovettura, aveva impegnato un incrocio
mentre il semaforo segnalava luce rossa; aveva, così, ostacolato la visibilità ad
un altro veicolo, per il quale la luce semaforica era verde, ed aveva occultato la
presenza di un pedone, che aveva impegnato la carreggiata sull’attraversamento
pedonale nel medesimo senso di marcia dell’autovettura del Bevilacqua,
nonostante la segnalazione semaforica rossa; il pedone era stato investito
dall’altro automobilista, riportando gravi lesioni a seguito delle quali era
deceduto in data 17 dicembre 2002.

2. Bevilacqua Leonardo ricorre per cassazione censurando la sentenza
impugnata per i seguenti motivi:
a) vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione perché l’imputato
non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato. Secondo il
ricorrente, dalla lunghezza delle tracce di frenata lasciate dall’altro veicolo era
agevolmente desumibile che il conducente di quest’ultimo avesse attraversato
l’incrocio ad una velocità che non gli avrebbe consentito di evitare il pedone,
anche se la visuale fosse stata completamente libera; la Corte territoriale, si
assume, avrebbe fornito motivazione illogica osservando che la strada era
rettilinea e che l’incrocio era dotato di illuminazione pubblica per cui sarebbe
stato possibile da lunga distanza avvistare il pedone in fase di attraversamento,
posto che le tracce rilevate sull’asfalto dimostravano inequivocabilmente che, alla
vista dell’autovettura condotta da Bevilacqua Leonardo, l’altro automobilista
avesse immediatamente posto in essere una manovra di frenata che, tuttavia, a
causa dell’elevata velocità, non era stata sufficiente per arrestare la marcia. I
dati istruttori dimostrerebbero che non vi sia nesso causale tra la condotta posta
in essere da Bevilacqua Leonardo e l’evento oggetto del capo d’imputazione;
b) vizio di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta quantificazione nella
misura del 60% del risarcimento del danno in solido con l’altro automobilista. Il
ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia considerato la responsabilità
civile dei due conducenti solidale nella misura del 60% anziché, trattandosi di
2

sinistro operata dai giudici di merito, Leonardo Bevilacqua, percorrendo viale

cause indipendenti, indicare in modo specifico la quantità di colpa da ascrivere
all’imputato;
c) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato giudizio
di prevalenza delle attenuanti generiche e al mancato proscioglimento dal reato
ascritto perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Il ricorrente
lamenta che la Corte di Appello abbia escluso il giudizio di prevalenza delle
attenuanti sull’aggravante con motivazione del tutto generica e in violazione
dell’art. 133 cod. pen., non avendo specificato per quali ragioni abbia ritenuto

della violazione all’entità dell’incidenza causale attribuibile alla condotta di
Bevilacqua Leonardo. Ove si fossero ritenute le circostanze attenuanti generiche
prevalenti, il reato sarebbe prescritto.

3. All’udienza del 19 dicembre 2014 le costituite parti civili Mancini
Francesca, Daguanno Mario, Daguanno Giuseppe e Daguanno Sonia hanno
depositato conclusioni e nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. La censura secondo la quale la motivazione della sentenza impugnata
sarebbe illogica muove da una valutazione alternativa delle risultanze istruttorie
inidonea a scardinare la consequenzialità e congruenza del discorso
argomentativo svolto nella pronuncia di condanna. Affermando che la velocità
tenuta dall’automobilista che ha investito il pedone non avrebbe comunque
consentito di eseguire una valida manovra di emergenza, il ricorrente trascura gli
altri dati evidenziati dai giudici di merito, in base ai quali si è ritenuto che la
contemporanea presenza sulla traiettoria del veicolo investitore di un pedone e
dell’autovettura condotta da Bevilacqua Leonardo, che ne ostruiva
l’avvistamento, non avesse consentito al primo automobilista di percepire
tempestivamente il pericolo e di operare una manovra di emergenza diversa,
essendo la carreggiata larga oltre 12 metri e residuando alle spalle del pedone
uno spazio rilevante. Non si può ritenere manifestamente illogica l’affermazione
secondo la quale , trattandosi di argomentazione fondata, oltre che sulla lunghezza
delle tracce di frenata, su ulteriori dati istruttori qui non specificament
contestati.
3

assenti indici di ravvedimento dell’imputato e non avendo correlato la gravità

1.2. La sentenza impugnata ha, peraltro, correttamente applicato al caso
concreto il principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità
in tema di concorso di cause indipendenti, in base al quale il concorso di cause
può ritenersi escluso solo allorquando il conducente di un veicolo, nella cui
condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi
specifica (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010, Filippi, Rv. 248355), si sia trovato,
per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità
di l’altro veicolo e di osservarne, comunque, tempestivamente i

l’incidente potrebbe ricondursi eziologicamente in misura esclusiva alla condotta
del secondo conducente, avulsa totalmente dalla condotta del primo ed operante
in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima (Sez. 4, n. 32303 del 02/07/2009,
Concas, Rv. 244865).

2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto costituisce

l’acritica reiterazione di analogo motivo di appello, sul quale la Corte territoriale
si è pronunciata (pag.4) richiamando il principio interpretativo espresso dal
giudice di legittimità, secondo il quale non sussiste obbligo di determinazione
percentualistica nell’ipotesi di apporti causali concorrenti di più imputati, la cui
obbligazione risarcitoria è regolata dal principio di solidarietà passiva dettato
dall’art.187, secondo comma, cod. pen. e dall’art.2055 cod. civ. (Sez.4, n.49346
del 27/10/2004, Di Vaira, Rv.230580; Sez.4, n.5728 del 4/12/2001, dep. 2002,
Taddeo, Rv.220955; Sez. 4, n. 15204 del 12/07/1989, Martiradonna, Rv.
182452). La riproduzione, totale o parziale, del motivo di appello ben può essere
presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze ciò costituisce
incombente essenziale ai fini dell’adempimento dell’onere di autosufficienza del
ricorso), ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto
con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione, che si riferisce al
provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua motivazione si confronta,
dovendosi in caso contrario ritenere che il motivo difetti di specificità.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che dalla
lettura della sentenza impugnata si evince che il giudice dì merito ha negato
motivatamente il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche
facendo riferimento, oltre che all’assenza di condotte indicative di ravvedimento,
ai plurimi e gravi precedenti penali dell’imputato ed alla grave violazione della
normativa sulla circolazione stradale, ossia ad alcuni fra i criteri di valutazione di
adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio indicati dall’art. 133
cod. pen.
4

movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso

4. Quanto premesso conduce alla pronuncia di rigetto del ricorso, alla quale
segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese in favore delle
costituite parti civili Mancini Francesca, Daguanno Mario, Daguanno Giuseppe e
Daguanno Sonia, liquidate come in dispositivo.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché a rimborsare alle costituite parti civili le spese sostenute per
questo giudizio che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori come per
legge.
Così deciso il 19/12/2014

P.Q.M.

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