Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3461 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3461 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MAURO GIUSEPPE N. IL 26/09/1969
avverso la sentenza n. 2037/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del
11/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 08/10/2013

N.R.G.8615/13 Di Mauro

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) e)
c.p.p., in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione e al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono in modo generico le stesse ragioni già discusse e ritenute

del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p.,
nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Premesso che la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio,
positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello
stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo; tali
attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne’ l’applicazione di esse
costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della
esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (cfr.Cass.Sez.1, Sent. n. 46954/2004 Rv.
230591), rileva il Collegio che, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, i giudici di merito hanno
illustrato le ragioni per le quali, sulla scorta delle risultanze processuali, hanno ritenuto la sussistenza del reato ipotizzato
(ricezione di un contrassegno assicurativo falso e facente parte di un gruppo di polizze oggetto di furto) e non concedibili
le attenuanti generiche in considerazione della personalità dell’imputato proclive a delinquere.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
re della Cassa delle ammende.

infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, non potendo ignorare le esplicitazioni

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