Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34609 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34609 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FOLCHI LEONARDO N. IL 28/04/1978
FOLCHI ELEONORA N. IL 28/04/1978
avverso la sentenza n. 2789/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna, dichiarata l’estinzione per prescrizione
dei restanti reati, ha confermato quanto al delitto di bancarotta fraudolenta la sentenza di condanna emessa in data 22 luglio 2009 dal Tribunale di Modena, appellata da FOLCHI Leonardo e
FOLCHI Eleonora.
Propongono ricorso per cassazione gli imputato deducendo vizio di motivazione sul trattamento
sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili,
come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato la gravità e pluralità dei fatti, le entità delle somme distratte nonché il perdurare nel tempo delle condotte distrattive — elementi sicuramente rilevanti ex art. 133 C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciscuno, al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il • giugno 2014.

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