Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34608 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34608 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLINATI SAMANTA N. IL 02/08/1981
avverso la sentenza n. 6921/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Bellinati Samanta ricorre avverso la sentenza 21.6.13 della Corte di appello di Bologna che ha
confermato quella, in data 13.10.08, del locale tribunale con la quale è stata condannata, per il reato
di tentato furto aggravato in concorso, concesse attenuanti generiche equivalenti, alla pena di mesi
dieci, giorni quindici di reclusione ed E 80,00 di multa.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sia per la sua sostanziale
aspecificità, atteso che le censure sono formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento
concreto con la motivazione della sentenza impugnata, che per la sua manifesta infondatezza, dal
momento che i giudici territoriali hanno concesso alla prevenuta le attenuanti generiche,
correttamente motivando il giudizio di equivalenza sulla base della confessione resa, peraltro
dinanzi all’evidenza della prova d’accusa, a fronte della contestata recidiva specifica ed
infraquinquennal e.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 9 giugno 2014

comma 1, lett.e) c.p.p., per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

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