Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34607 del 09/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34607 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIRANI ROSSELLA N. IL 24/03/1965
avverso la sentenza n. 8219/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
data 9 giugno 2011 dal Tribunale di Ferrara, appellata da PIRANI Rossella, dichiarata responsabile dei reati di falso in certificazioni amministrative e di guida in stato di ebbrezza, commessi il
17 novembre 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo vizio di motivazione sull’attribuzione a lei
della correzione a penna che aveva prolungato il periodo di validità della sua patente di guida,
correzione peraltro inidonea a trarre in errore. Quanto alla contravvenzione lamenta che la Corte
di merito non abbia considerato che il reato era prescritto al momento della sua pronuncia.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la correzione del numero “6” indicante l’anno di scadenza della patente in “7”, seppure fatta a penna e visibile, ben avrebbe potuto
trarre in inganno chi l’avesse vista come correzione lecita, seppur non convalidata nelle dovute
forme, e si tratta di motivazione del tutto congrua, soprattutto laddove evidenzia come l’unica
persona interessata a tale correzione fosse la prevenuta, che non si era presentata alla visita della
apposita Commissione medica per la proroga di validità del documento sotto il profilo
dell’attitudine psico-fisica alla guida.
Quanto alla contravvenzione, la Corte di merito ha correttamente e diffusamente individuato i
periodi di sospensione della prescrizione che non avevano determinato l’estinzione del reato in
data anteriore alla pronuncia impugnata.
L’intervenuta prescrizione in epoca successiva alla pronuncia di appello è del tutto ininfluente a
fronte di un ricorso inammissibile, come il presente, per tanto inidoneo a costituire un valido
rapporto di impugnazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA