Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34606 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34606 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERRONE MICHELANGELO N. IL 12/07/1970
avverso la sentenza n. 1304/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
03/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Perrone Michelangelo ricorre avverso la sentenza 3.6.13 della Corte di appello di Lecce con la
quale, in parziale riforma della sentenza 27.10.11 del locale tribunale, appellata anche dal
Procuratore generale, in via incidentale, è stata rideterminata la pena — escluse le attenuanti
generiche concesse dal primo giudice, come pure il beneficio della sospensione condizionale della
pena — per i reati ascritti, unificati ex art.81 cpv. c.p., in anni uno, mesi cinque di reclusione ed

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., per essere risultato inspiegabile il giudizio di
colpevolezza del Perrone a fronte della assoluzione degli altri due coimputati, non potendo di per sé
le affermazione del verbalizzante Campa condurre ad una affermazione di responsabilità.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate dal
giudice di appello senza considerare il buon comportamento processuale tenuto dall’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sia per la sua sostanziale
aspecificità, atteso che le censure sono formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento
concreto con la motivazione della sentenza impugnata, che per la sua manifesta infondatezza, dal
momento che i giudici territoriali, con motivazione del tutto congrua ed immune da profili di
illegittimità, ha evidenziato come la responsabilità del Perrone discenda dalle dichiarazioni del
verbalizzante Campa il quale, intervenuto, aveva notato l’odierno ricorrente — risultato in possesso
dei due coltelli di cui all’imputazione sub B) – che tentava di disfarsi di un sacchetto contenente
numerosi monili d’oro, successivamente riconosciuti come propri dalle parti lese.
Del tutto legittimamente, poi, sono state negate all’imputato le attenuanti generiche in
considerazione dei numerosi e anche specifici precedenti penali dell’imputato, trattandosi di
parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

€850,00 di multa.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 9 giugno 2014

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