Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34605 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34605 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALVATORE PIERLUIGI N. IL 19/02/1976
avverso la sentenza n. 100/2009 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI.

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Campobasso ha confermato la sentenza emessa
in data 4 febbraio 2009 dal Tribunale di Isernia, appellata da SALVATORE Pierluigi, dichiarato
responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, commessi il 23
gennaio 2004.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
La Corte di Appello ha depositato la motivazione della sua sentenza, per la quale non si era riservata un termine più lungo, entro i 15 giorni di legge; di conseguenza il termine per
l’impugnazione era di 30 giorni, decorrente, per l’imputato contumace, dalla notificazione
dell’estratto contumaciale che è avvenuta presso il domiciliatario, avv. Epifanio, in data 2 luglio
2013, come risulta dalla cartolina portante la sottoscrizione di “Lucio Epifanio”. Di conseguenza
il termine per l’impugnazione scadeva il 16 settembre 2013, in considerazione della sospensione
dei termini nel periodo feriale all’interno del quale (1° agosto 2013) sarebbe scaduto in via ordinaria.
Il deposito del ricorso in data 18 ottobre 2013 è di conseguenza avvenuto quando il termine di
legge era ormai scaduto da più di un mese.
Occorre rilevare che, con memoria depositata in data odierna in cancelleria, il difensore del prevenuto, Avv. Perrone, ha evidenziato che il SALVATORE avrebbe, con dichiarazione 14 giugno
2013, che si indica come prodotta in allegato 1) (ma che come attestato dalla cancelleria non si
trovava allegata alla memoria depositata, né risulta rinvenibile negli atti a disposizione della Corte), revocato la nomina del precedente difensore di fiducia, Avv. Epifanio, presso il cui studio era
elettivamente domiciliato, ed in seguito aveva presentato personalmente ricorso per cassazione
nei tempi sopra evidenziati. Peraltro, la revoca della nomina del precedente difensore di fiducia
sarebbe intervenuta in data (14-6-2013) anteriore a quella (2-7-2013) della notificazione
dell’estratto contumaciale.
In considerazione di quanto sopra chiede la rimessione in termini per proporre impugnazione non
essendo stato tempestivamente informato dal difensore revocato dell’intervenuta notificazione
Llell’estratto contumaciale presso quello studio.
Rileva il Collegio che, come osservato sopra, non si rinviene, né in atti né in allegato all’istanza
de qua, l’atto di revoca della nomina del difensore Avv. Epifanio, così che non si può ritenere
provato che il SALVATORE avesse revocato contestualmente l’elezione di domicilio presso il
professionista, situazione che non discende necessariamente ed inevitabilmente dalla revoca del
mandato difensivo, così che sarebbe stato onere del prevenuto o provvedere in tal senso o informarsi presso il domiciliatario su eventuali notificazioni a quello indirizzate al fine di proporre
tempestiva impugnazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il • giugno 2014.

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