Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34604 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34604 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAKI ABDERRAHIM N. IL 10/06/1977
SANTONICOLA LUCA N. IL 08/08/1990
avverso la sentenza n. 7775/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Taki Abderrahim e Santonicola Luca ricorrono avverso la sentenza 2.7.13 della Corte di appello di
Bologna che ha confermato quella, in data 28.6.12, del locale tribunale con la quale sono stati
condannati, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di tentato furto aggravato in concorso,
concesse attenuanti generiche equivalenti, alla pena di mesi otto di reclusione ed C 80,00 di multa
ciascuno.

comma 1, lett.b) c.p.p., per la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate senza
valutare la scarsissima gravità del fatto (tentato furto di una bicicletta) e del danno generato, mentre
la pena era risultata eccessivamente afflittiva.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili sia per la sostanziale
aspecificità, atteso che le censure sono formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento
concreto con la motivazione della sentenza impugnata, che per la manifesta infondatezza, dal
“1\1dg-t°
momento che i giudici territoriali del tutto legittimamente hannoVai prevenuth le attenuanti
generiche, correttamente motivando il giudizio sulla base della mancanza di respiscenza alcuna e
dei precedenti penali del Santonicola e di quelli dattiloscopici del Taki, utilizzatore sistematico di

alias e pluridenunciato e arrestato in flagranza di svariati delitti, anche gravi e specifici, trattandosi
di parametri considerati dall’art.133 c.p. ed applicabili anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 9 giugno 2014

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

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