Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34603 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34603 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERBERI AUREL N. IL 15/12/1976
avverso la sentenza n. 6734/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 14/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
data 3 giugno 2008 dal locale Tribunale, appellata da BERBERI Aurel, dichiarato responsabile
del delitto di detenzione di falso documento valido per l’espatrio, commesso il 16 ottobre 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità e
sul trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte. Del tutto legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche il grave precedente penale dell’imputato,
nonché il suo comportamento post delictum, trattandosi di parametri considerati dall’art. 133
C.P., applicabile anche ai fini dell’art. 62-bis C.P., a fronte del quale il ricorso non evidenzia alcun significativo elemento di segno opposto non considerato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014.

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