Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34601 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34601 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABDELLAOUI DRISS N. IL 01/01/1975
avverso la sentenza n. 1627/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/06/2014

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha

confermato la sentenza di prime cure cha aveva condannato Abdellaoui Driss per
il reato di furto pluriaggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

l’affermazione della penale responsabilità e la quantificazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito da un del
tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione, senza la benché minima
indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio
dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; le doglianze si
sostanziano in una generica contestazione delle risultanze probatorie e perchè
non è possibile più svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità;
trattasi, inoltre, di contestazioni che, per un verso, passano del tutto sotto
silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e
inoltre, con riguardo alla quantificazione della pena, trattasi di doglianza che non
tiene conto delle ragioni che il Giudice a quo ha logicamente espresso per
operare in concreto il bilanciamento tra le ascritte circostanze aggravanti, che
possono concorrere e quelle attenuanti;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2014.

l’imputato, personalmente, denunciando un vizio di motivazione circa

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