Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3460 del 19/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 3460 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Calabresi Lucia n. il 30/8/1944
nei confronti di:
Elefante Maria Luigia n. il 31/5/1961
avverso la sentenza n. 7/2012 pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione dist. di Castellammare di Stabia, il 12/4/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 19/12/2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. M.G. Fodaroni, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio;
udito per la parte civile l’avv.to M. Petrolo del foro di Roma, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 19/12/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 12/4/2013, pronunciata su appello della sola
parte civile, il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellammare
di Stabia, ha confermato la sentenza in data 12/6/2012 con la quale il Giudice di
pace di Castellammare di Stabia ha assolto Maria Luigia Elefante dall’imputazione
di lesioni colpose provocate, ai danni di Lucia Calabrese, in Castellammare di
Stabia, 1’8/9/2008.
All’imputata, era stata originariamente contestata la condotta colposa consi-

che lo stesso, lasciato libero, aveva aggredito il cane della persona offesa che,
nel tentativo di difenderlo, era stata morsa dal pitbull, riportando lesioni personali dalle quali era derivata una malattia con prognosi superiore a 10 giorni.
Nel pronunciare l’assoluzione dell’imputata, i giudici del merito hanno dato
atto della mancata acquisizione di alcuna prova certa in ordine alla circostanza
della riconducibilità, alla Elefante, della responsabilità del cane di razza pitbull autore dell’aggressione e delle lesioni ai danni della persona offesa.

2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione la persona offesa Lucia Calabrese, dolendosi della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza d’appello nella parte in cui ha erroneamente omesso di disporre la rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale (con particolare riguardo all’audizione della persona
offesa), sul falso presupposto dell’esistenza di un preteso accordo delle parti in
ordine all’acquisizione delle prove assunte nel corso delle indagini preliminari,
nella specie limitato alle sole dichiarazioni preliminari rese dai testi relativi alla
lista del pubblico ministero.
Sotto altro profilo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, per vizio di
motivazione, essendosi il giudice d’appello complessivamente limitato a condividere il discorso giustificativo dettato dal primo giudice, senza considerare le argomentazioni introdotte con l’atto d’appello circa il racconto fornito dalla persona
offesa, segnatamente nella parte in cui ha attestato l’avvenuta espressa assunzione, da parte dell’imputata, della responsabilità di quanto accaduto, con la
conseguente implicita ammissione della proprietà del cane: racconto, per altro
verso confermato dalle dichiarazioni degli altri testi acquisite agli atti del giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Osserva il collegio come, diversamente da quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, il tribunale ha ritenuto la non indispensabilità della rinnovazione dell’i-

2

stita nell’omessa custodia del proprio cane di razza pitbull, con la conseguenza

struttoria dibattimentale, sul presupposto della ritenuta sufficienza degli atti acquisiti ai fini della decisione, tenuto altresì conto dell’avvenuta acquisizione al fascicolo del dibattimento, sull’accordo delle parti, degli atti delle indagini preliminari.
In thema, vale richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, ai sensi del quale il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicita-

o negare la responsabilità del reo (cfr., ex plurimis, Sez. 6, Sentenza n. 11907
del 13/12/2013, Rv. 259893).
Quanto alle restanti censure relative ai pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata, occorre rilevare come il tribunale abbia ritualmente ritenuto di
condividere la valutazione operata dal giudice di pace in ordine alla sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, Lucia Calabrese,
richiamando sul punto l’adeguata e coerente giustificazione fatta propria dal primo giudice, che lo stesso tribunale ha ritenuto idonea a dar conto dei risultati
acquisiti e dei criteri adottati.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di
questa corte di legittimità, in forza del quale, qualora il giudice d’appello abbia
esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati
dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai
fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione (come puntualmente avvenuto nel caso di specie), le sentenze di primo e di secondo grado devono ritenersi tali da costituire, saldandosi tra loro, un unico complesso motivazionale, destinato a concorrere unitariamente alla giustificazione delle decisioni adottate con
riguardo alla responsabilità dell’imputato e al trattamento sanzionatorio allo
stesso inflitto (cfr. Cass., Sez. 3, n. 13926/2011, Rv. 252615; Cass., Sez. 3, n.
10163/2002, Rv. 221116).
Sotto altro profilo, osserva il collegio come, attraverso l’odierna impugnazione, la ricorrente si sia limitata a prospettare unicamente una diversa lettura delle
risultanze istruttorie acquisite, in difformità dalla complessiva ricostruzione dei
giudici di merito, deducendo i soli elementi astrattamente idonei a supportare la
propria alternativa rappresentazione del fatto, senza tuttavia farsi carico della
complessiva riconfigurazione della vicenda oggetto di giudizio sulla base di tutti
gli elementi istruttori raccolti, che, viceversa, i giudici del merito hanno valutato
con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa.
Al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell’art. 606 lett.

3

mente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare

e) c.p.p., introdotta dalla legge n. 46/2006, consente la deduzione del vizio del
travisamento della prova là dove si contesti l’introduzione, nella motivazione, di
un’informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della corte di
cassazione rimane tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua a esulare dai
poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, una volta riscontrata la coerente e logica ricostruzione
operatane dal giudice di merito (v., ex multis, Cass., Sez. 2, n. 23419/2007, Rv.

Da ciò consegue che gli “altri atti del processo specificamente indicati nei
motivi di gravame” menzionati dal testo vigente dell’art. 606, comma primo, lett.
e), c.p.p., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero
potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa
la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si
tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a
quella effettuata dal giudice di merito (Cass., Sez. 4, n. 35683/2007, Rv.
237652).

4. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza dei
motivi di doglianza prospettati dall’odierna parte civile, dev’essere disposto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/12/2014.

236893).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA