Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 346 del 20/12/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 346 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TESTONE ANTONIO N. IL 05/02/1982
avverso la sentenza n. 1930/2013 TRIBUNALE di MONZA, del
16/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette/senW1e conclusioni del PG Dott. )4 .
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 20/12/2013
Con sentenza del 16 maggio 2013, il Tribunale di Monza ha applicato, a norma
dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di TESTONE Antonio la pena di anni uno
e mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa in ordine ai reati al medesimo ascritti.
Propone ricorso per cassazione l’imputato il quale lamenta la mancata
concessione della sospensione condizionale della pena ancorchè non richiesta in sede
di patteggiamento.
Il ricorso è palesemente inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte è
infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che nel procedimento di
applicazione della pena su richiesta delle parti la sospensione condizionale della pena
può essere concessa, oltre che nell’ipotesi di subordinazione dell’efficacia della
richiesta alla concessione del beneficio, solo quando la relativa domanda abbia
formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, non potendo il beneficio
essere accordato di ufficio. (Sez. 4, n. 40950 del 21/10/2008 – dep. 31/10/2008,
Ciogli, Rv. 241371).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.500,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2013
Il Consi1ire estensore
Il Presidentr7
OSSERVA