Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34599 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34599 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LENTINI ORAZIO N. IL 05/03/1965
avverso l’ordinanza n. 9648/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
data 27 dicembre 2012 dal locale Tribunale, appellata da LENTINI Orazio, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato, commesso il 2 marzo 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla valutazione di
mera equivalenza delle attenuanti in relazione alle aggravanti.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e tendente
a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte. Del tutto legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento di prevalenza delle attenuanti i plurimi precedenti penali dell’imputato, la sua allarmante personalità e l’irrilevanza di
una confessione necessitata dalla scoperta in flagranza, trattandosi di parametri considerati
dall’art. 133 C.P., applicabili anche ai fini degli artt. 62-bis e 69 C.P., a fronte dei quali il ricorso
non evidenzia alcun significativo elemento di segno opposto non considerato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014.

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