Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34598 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34598 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FATOGOMAN TRAORE N. IL 08/02/1981 parte offesa nel
procedimento
c/
FERRARA FRANCO N. IL 24/05/1937
avverso il decreto n. 19620/2013 GIP TRIBUNALE di BARI, del
07/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Fatogoman Traore, p.o. nel procedimento a carico di Ferrara Franco per i reati di cui agli artt.594 e
610 c.p., si duole del decreto di archiviazione emesso il 16.7.12 dal G.i.p. di Bari, deducendo — con
atto sottoscritto personalmente — violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per carenza ed
illogicità della motivazione.
Osserva la Corte che il ricorso, essendo stato personalmente sottoscritto dalla p.o., è inammissibile,

2010, n.7956), la persona offesa dal reato non ha diritto di proporre personalmente ricorso per
cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di
legittimità si applica la regola dettata dall’art.613 c.p.p., secondo cui l’atto di impugnazione deve
essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo, solo
all’imputato essendo consentito di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, assumendo
egli la qualifica di , di cui al comma 1 dell’art.613 c.p.p., che non compete invece alla parte
lesa.
Non supplisce a tale omissione la firma, in calce al ricorso, dell’Avvocato Michele Flannino, il
quale si è limitato ad autenticare la sottoscrizione di Fatogoman Traore che, da parte sua, ha
riservato al predetto legale solo il deposito del ricorso, personalmente sottoscritto — ripetesi — dalla
parte offesa.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2014

dal momento che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre, Sez.VI, 5 febbraio

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