Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34595 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34595 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AZIZI AMMAR BEN MOHAMED N. IL 27/11/1977
avverso la sentenza n. 1052/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
27/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza emessa in data 27 maggio 2011 dal Tribunale di Siracusa, Sezione distaccata di Avola, appellata da AZIZI
Ammar Ben Mohamed, dichiarato responsabile del delitto di minaccia grave.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell’esimente della legittima difesa e delle attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la ricostruzione del fatto in sede dibattimentale
avesse dimostrato l’inesistenza di una situazione di aggressione tale da giustificare
l’atteggiamento gravemente minaccioso, con l’uso di più armi, e protratto, del prevenuto, non ipotizzabile come frutto di fraintendimento della complessiva situazione.
Del tutto correttamente la Corte di merito ha poi negato l’applicazione di attenuanti generiche a
fronte della gravità dell’atteggiamento offensivo e del comportamento processuale, considerando
legittimamente elementi previsti dall’art. 133 c.p. valutabili anche ex art. 62 bis c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese protessuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma • 9 giugno 2014.

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