Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34593 del 09/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34593 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIROMA GIANFRANCO N. IL 28/11/1971
avverso la sentenza n. 2689/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano, su appello del Procuratore generale territoriale, ha riformato la sentenza di assoluzione emessa in data 19 gennaio 2010 dal Tribunale di
Pavia, condannando alla pena ritenuta di giustizia DIROMA Gianfranco, dichiarato responsabile
dei delitti di furto pluriaggravato e danneggiamento aggravato, commessi il 7-8 marzo 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la responsabilità fosse adeguatamente
dimostrata dalla presenza di tracce di sangue del prevenuto su guanti che si trovavano all’interno
di uno dei cassetti della sede comunale Besate, dove era avvenuto il furto e dove l’autore si era
introdotto previa effrazione della porta di ingresso.
L’accertata presenza del predetto nello stabile quella notte, l’effrazione a la sottrazione di materiale di ufficio dimostrava senza dubbio, per il giudice d’appello la resposnsabilità del prevenuto
che non aveva peraltro formulato ipotesi alternative circa la sua presenza in loco.
La Corte di merito evidenzia adeguatamente che l’ipotesi di una desistenza dopo il ferimento è
solo formulazione difensiva non fondata su prospettazioni dell’imputato, e quindi priva di valore
alcuno.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,004.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA