Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34590 del 09/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34590 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARDAMAGLIA ANTONINA N. IL 21/03/1962
avverso la sentenza n. 1685/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 11/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in
data 5 dicembre 2011 dal locale Tribunale, appellata da SCARDAMAGLIA Antonina, dichiarata
responsabile del delitto di uso di atto falso per l’utilizzazione di un falso contrassegno per parcheggio invalidi realizzato con fotocopiatura a colori dell’originale, commesso il 26 novembre
2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
sulla responsabilità per uso di atto falso, mentre lei aveva ammesso di aver realizzato la fotocopia a colori.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
L’imputazione originaria ascriveva alla prevenuta la realizzazione del falso, sulla cui idoneità al
Corte di merito motiva in modo del tutto adeguato, con la conseguenza che l’imputata si era difesa, peraltro ammettendo il fatto, sull’ipotesi maggiore lei ascritta.
L’avvenuta condanna per il fatto, compreso nell’imputazione, dell’utilizzo del falso, non comporta violazione di diritto alcuna, sia in termini di contestazione sia di prova di responsabilità,
con la conseguenza che il ricorso è palesemente inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di C. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA