Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3459 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3459 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PISPICIA DANILO N. IL 20/03/1985
avverso la sentenza n. 1053/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del
09/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.720,- UN&
che ha concluso per e
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Udito, per la parte civile, l’Avv (2/3w-i,
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Data Udienza: 19/12/2014

RITENUTO IN FATTO

All’imputato era stato contestato di avere, alla guida
della sua autovettura Peugeot 206, cagionato la morte del
passeggero trasportato Gullo Danilo, per colpa consistita
in imprudenza e inosservanza dell’art.141 del Codice della
Strada per avere circolato ad una velocità elevata e
comunque al di fuori dei limiti consentiti e per avere
effettuato la manovra di sorpasso di un veicolo che lo
precedeva, dapprima invadendo parzialmente la
semicarreggiata destinata al senso opposto di marcia e
successivamente, per evitare l’impatto con un veicolo,
dapprima sterzando bruscamente verso destra e poi, avendo
perso il controllo del mezzo, sterzando bruscamente verso
sinistra, proseguendo infine la sua marcia incontrollata
fino a che andava a sbattere contro un palo della pubblica
illuminazione che abbatteva, per poi fermarsi a ridosso
del marciapiede lato mare.
Avverso tale sentenza la difesa dell’imputato proponeva
appello.
La Corte di appello di Messina, con la sentenza emessa in
data 9.10.2013, oggetto del presente ricorso, confermava
la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e
condannava l’appellante al pagamento delle spese
processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalla
parte civile.
Avverso la decisione della Corte di appello Pispicia
Danilo ha proposto ricorso in Cassazione a mezzo del suo
difensore, censurandola per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge in relazione agli articoli 589 e 192
c.p… Sosteneva la difesa che erroneamente i giudici di
merito avevano ritenuto sussistente la responsabilità
dell’imputato per il fatto così come descritto nel capo di
imputazione. Dalle consulenze tecniche e dalle deposizioni
apparso chiaro che
invece
sarebbe
dei testimoni
l’autovettura condotta dall’odierno ricorrente si era
incrociata con altro veicolo proveniente da opposto senso
di marcia e che questo aveva fatto perdere il controllo
del veicolo all’imputato a causa dell’invasione della sua
corsia e del reiterato uso degli abbaglianti.
2) Violazione di legge in relazione agli articoli 589 e 40 e
41 c.p. in quanto, ad avviso della difesa, la presenza di

Con sentenza del 20 maggio 2009 il Tribunale di Messina
in composizione monocratica dichiarava Pispicia Danilo
responsabile del reato di cui all’articolo 589, primo e
secondo comma c.p. e, concesse le attenuanti generiche
equivalenti alla contestata aggravante di cui all’art.589
co.2 c.p., lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei
di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Per quanto attiene ai primi cinque motivi si osserva che le
sentenze di primo grado e di appello, che costituiscono un
unico compendio motivazionale, ricostruiscono puntualmente
il fatto contestato al Pispicia. Il ricorrente ripropone
una diversa lettura del materiale probatorio sulla base di
considerazioni del tutto incongrue e mira ad una diversa
ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.
I giudici della Corte di appello di Messina hanno infatti
indicato con congrua e logica motivazione le ragioni che
hanno consentito di ritenere la responsabilità del Pispicia
in ordine al reato ascrittogli, in particolare evidenziando
che il ricorrente, incurante delle caratteristiche della
strada e delle ripetute sollecitazioni degli amici a
moderare la velocità, aveva tenuto una velocità di gran
lunga superiore ai limiti di legge e di prudenza, tanto da
perdere il controllo dell’autovettura. I giudici della
Corte territoriale hanno spiegato altresì l’abbagliamento
lamentato dal Pispicia anche nel presente ricorso,
evidenziando che lo stesso non poteva altrimenti spiegarsi
se non con il disperato tentativo del guidatore

altro veicolo proveniente da opposto senso di marcia,
avrebbe interrotto il nesso causale tra la condotta del
ricorrente (precedente manovra di sorpasso) e l’evento
morte.
3) Violazione di legge in relazione agli articoli 589 e 530,
Il comma c.p.. Secondo la difesa gli agenti della polizia
municipale non avrebbero escluso la possibilità che
l’incidente fosse avvenuto a causa degli abbaglianti di
altro veicolo proveniente da opposto senso di marcia e
quindi per causa estranea al Pispicia. Pertanto,non
essendo stata accertata la velocità tenuta dal ricorrente.
egli avrebbe dovuto essere assolto quanto meno ai sensi
dell’articolo 530, comma 2, c.p.p..
4) E 5) Difetto di motivazione, essendosi la Corte di appello
di Messina limitata a condividere le argomentazioni del
risultanze
ignorando
le
grado,
di primo
giudice
dibattimentali, affermando con certezza che il conducente
teneva una velocità elevata, in tal modo ricostruendo in
maniera arbitraria e lacunosa l’incidente.
6)Violazione di legge in relazione agli articoli 74 e 91
c.p.p.. Secondo la difesa erronea era la statuizione della
Corte territoriale che aveva ammesso la costituzione di
parte civile dell’Associazione Italiana Familiari e
Vittime della Strada, non potendo la stessa vantare alcuna
pretesa risarcitoria nei confronti del Pispicia, non
possedendo alcun diritto sostanziale in capo al
danneggiato.

dell’autovettura proveniente da opposto senso di marcia,
che vedeva la macchina dell’odierno ricorrente sfrecciare
nella sua corsia, di sollecitarlo a rientrare nella propria
carreggiata.
Era quindi chiaro che il mancato controllo della macchina,
peraltro già iniziato prima del lamentato abbagliamento,
era stato dovuto soltanto alla eccessiva velocità ed alla
incapacità dell’odierno ricorrente che non aveva saputo
controllare il mezzo a quella velocità ed in quel tipo di
strada.
Manifestamente infondato è infine il sesto motivo di
ricorso.
Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte,
infatti, (cfr, Cass., sez.6, sent. n.39010 del 10.04.2013,
Rv.256593) è ammissibile la costituzione di parte civile di
un’associazione anche non riconosciuta che avanzi, “iure
avere
proprio”, la pretesa risarcitoria, assumendo di
o
non
subito per effetto del reato un danno, patrimoniale
all’interesse
nell’offesa
consistente
patrimoniale,
quale
perseguito dal sodalizio e posto nello statuto
ragione istituzionale della propria esistenza ed azione,
con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si
configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la
personalità dell’ente.
Legittimamente quindi è stata riconosciuta dai giudici di
merito la legittimazione a costituirsi parte civile
dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della
Strada.
Il ricorso proposto da Pispicia Danilo manca pertanto di
qualsiasi considerazione per la motivazione criticata,
e lungi dall’individuare specifici vuoti o difetti di
la mancanza o la
risposta che costituirebbero
si duole del
contraddittorietà della motivazione,
risultato attinto dalla sentenza impugnata e accumula
circostanze che intenderebbero ridisegnare il fatto a
ascrittogli in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere
in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella
assunta dal giudice di merito.
Pertanto né rispetto ai capi né rispetto ai punti della
sentenza impugnata, né rispetto all’intera tessitura
motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa,
sono stati in alcun modo configurati l’assenza, la
contraddittorietà o la manifesta illogicità della
motivazione.
Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera
enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è
inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché al
rimborso delle spese in favore della parte civile
costituita che liquida in complessivi euro 2.918,24.

PQM

Così deciso in Roma il 19.12.2014

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della cassa ammende, nonché a rimborsare
alla parte civile costituita le spese sostenute per questo
giudizio che liquida in complessivi euro 2.918,24.

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