Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3459 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3459 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M’HANNI MOHAMED NABYL N. IL 02/04/1985
avverso la sentenza n. 1513/2012 TRIB.SEZ.DIST. di VIAREGGIO, del
20/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 08/10/2013
N.R.G. 8076/2013 M’Hanni Mohamed
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe ex art.444 c.p.p., senza
indicazione alcuna dei motivi.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591 lett. c)
proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad
introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la
possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità
(Cass.Sez. IV sent. n.519112000 Rv.216473).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si determina equitativamente in
Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
c.p.p.; la mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’ad. 581 cod.