Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34588 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34588 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBERINI CORINNA N. IL 01/10/1966
avverso la sentenza n. 957/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI; Z”.‘«

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 6 ottobre 2010 dal locale Tribunale, appellata da BARBERINI Corinna, dichiarata responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale, commessi il 19 gennaio 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità
per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, affermando carente la prova che l’autovettura oggetto
di distrazione fosse mai entrata nel patrimonio della fallita e che a lei se ne potesse ascrivere la
distrazione.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e in fatto,
affermando circostanze quali la mancata presenza del veicolo in leasing fra i beni in uso alla società fallita che non possono formare oggetto di valutazione ed accertamento da parte di questa
Corte, laddove la Corte di merito aveva correttamente rilevato che mai era stato fornito dalla
prevenuta uno spunto istruttorio qualsiasi in merito alle circostanze di fatto che vengono riproposte in questa sede.
Nulla era stato né allegato, né dimostrato, di concreto che impedisse di considerare i diritti sulla
vettura in questione come facenti parte del patrimonio societario, dispersi prima del fallimento e
mai appresi dall’ufficio fallimentare, a causa dell’utilizzo del veicolo da parte di sconosciuti,
come dimostrato dalle infrazioni stradali che ripetutamente venivano notificate alla curatela.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in £. 1.000,00#.
P .Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di C. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014.

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