Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34587 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34587 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CERI RAMON N. IL 04/07/1989
avverso la sentenza n. 3925/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVAN

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 19 giugno 2008 dal locale Tribunale, appellata da CERI Ramon, dichiarato responsabile del
delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso, commesso il 8 settembre 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla negata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto in fatto e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha adeguatamente evidenziato come la negativa personalità del prevenuto dimostrata da plurime pendenze giudiziarie avanti il Tribunale per i minorenni fosse ostatiYa anche alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, con ciò facendo corretto riferimento a parametri previsti dall’art. 133 c.p., valutabili ex art 53 L. 689/81 per valutare la potenziale efficacia dissuasiva della richiesta sostituzione, motivatamente esclusa.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014.

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