Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34586 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34586 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORAGA NICOLAE N. IL 27/02/1982
avverso la sentenza n. 1593/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano, ridotta la pena, ha confermato nel resto
la sentenza emessa in data 29 novembre 2012, ed in toto quella emessa in data 21 gennaio 2013,
entrambe dal locale Tribunale, appellate da MORAGA Nicolae, dichiarato responsabile dei delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso, commesso il 23 novembre 2012, e di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, commessi il 22 luglio 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo nullità per un rinvio del dibattimento determinato dalla mancata citazione di testi del Pubblico Ministero; vizio di motivazione sul ricorrere della responsabilità per i vari reati contestati e ritenuti.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché
correttamente la Corte di merito ha rilevato l’inesistenza di inutilizzabilità o nullità per una mancata citazione di testimoni, sanzione non prevista dalla legge. La Corte di merito ha chiaramente
evidenziato come la ricostruzione del fatto in sede dibattimentale avesse dimostrato la presenza
del prevenuto in ora di chiusura, assieme ad altre persone che erano all’interno del container materiali ferrosi, dentro un locale dell’area ecologica di Pioltello, situazione che costui aveva tentato di giustificare con indicazioni generiche e non provate, e come l’episodio di resistenza e lesioni fosse stato documentato dalle dichiarazioni dei pp.uu., persone offese, confortate dalle certificazioni delle lesioni.
Del tutto generiche poi le doglianze in tema di trattamento sanzionatorio, laddove la Corte di merito già era intervenuta sulla misura della pena, senza che vengano compiutamente articolati motivi direttamente riferibili alla pronuncia impugnata, dove la doglianza concernente la mancata
indicazione della diminuzione per il tentativo si scontra con la natura autonoma del delitto tentato in ordine al quale non è necessaria la specificazione del quantum di diminuzione sulla pena
per il reato consumato che il giudice del merito ritiene congrua.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese rocessuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014.

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