Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34585 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34585 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC SERGO N. IL 17/05/1981
avverso la sentenza n. 480/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
30/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

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IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha, su appello del Procuratore generale
territoriale, riformato la sentenza assolutoria emessa in data 17 febbraio 2012 dal Tribunale di
Mantova, appellata da AHMETOVIC Sergo, dichiarando il prevenuto responsabile del delitto di
furto aggravato, commesso il 10 dicembre 2006, con applicazione della pena ritenuta di giustizia.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione quanto
all’affermazione di responsabilità, alla mancata valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante e quanto all’eccessività della pena base.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico, manifestamente infondato
e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte.
La Corte di merito ha adeguatamente rilevato, in tema di responsabilità, che l’imputato era stato
colto da una pattuglia mentre si trovava a bordo dell’autoveicolo sottratto il giorno precedente,
intento a discutere con un noto ricettatore, mentre a bordo si trovava proprio il carico di bidoni
oggetto di furto.
Poi, del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto congrua la pena base fissata dal giudice d’appello, ed ostativi al riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche i precedenti
penali dell’imputato, le caratteristiche dal fatto soprattutto quanto all’entità del dolo dimostrato
dalla preparazione necessaria per un furto del genere, nonché per l’oggettivo prevalere anche
numerico delle situazioni aggravanti seppur contestate sotto il profilo dell’art. 625 n. 2 c.p. ma
consistenti sia nel mezzo fraudolento utilizzato sia nelle effrazioni necessarie per accedere
all’area operativa, trattandosi di parametri tutti considerati dall’art. 133 C.P., applicabili anche ai
fini degli artt. 62 bis e 69 C.P., a fronte del quale il ricorso non evidenzia alcun significativo elemento di segno opposto non considerato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in £. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014.

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