Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34584 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34584 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POMPEI FAUSTO N. IL 01/11/1947
avverso la sentenza n. 432/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del
24/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza emessa in data 22 giugno 2005 dal locale Tribunale, appellata da POMPEI Fausto, dichiarato responsabile del
delitto di bancarotta fraudolenta, commesso il 14 maggio 1992.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge per omessa citazione
dell’imputato in grado di appello, nonché per la mancata declaratoria di prescrizione del reato.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico laddove lamenta la mancata
effettuazione delle ricerche nel luogo dove esercitava la sua attività lavorativa, non sapendo indicare quale fosse la località dove sarebbero stati da effettuare le ricerche e manifestamente infondato laddove deduce nullità del giudizio per l’avvenuta dichiarazione di irreperibilità prima di
quella di contumacia. Ritiene questa Corte (cfr. Rv. 255934) che l’omissione della dichiarazione
di contumacia non sia causa di nullità del procedimento e della conseguente sentenza.
Quanto alla prescrizione del reato, si rileva che è applicabile la disciplina di cui al testo previgente dell’art. 157 c.p., secondo il quale il delitto di bancarotta fraudolenta si prescriveva in anni
ventidue e mesi sei, scadenti il 14 novembre 2014, in data successiva a quella della pronuncia
della sentenza in grado di appello.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di e. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014.

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