Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34582 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34582 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAO FRANCESCO N. IL 04/10/1973
avverso la sentenza n. 962/2013 TRIBUNALE di PALMI, del
29/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVAN

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palmi applicava a RAO Francesco, a norma degli artt.
444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto pluriaggravato in concorso, commesso il 28 agosto 2013.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione per non esser stato
applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, che come risulta dal verbale di udienza, non aveva previsto la sospensione condizionale della pena, né quale condizione essenziale del patteggiamento, né quale
richiesta del difensore sui cui il giudice dovesse esprimersi.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di e. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014.

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