Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34580 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34580 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AOUNI NADIA N. IL 21/08/1984
avverso la sentenza n. 9947/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
17/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano applicava ad AOUNI Nadia, a norma degli
artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto
aggravato c.p., commesso il 26 luglio 2013.
Propone appello, trasmesso a questa Corte, l’imputata che chiede applicazione dell’attenuante ex
art. 62 n. 4 c.p. ed una riduzione di pena.
Osserva il Collegio che l’impugnazione proposta come appello è inammissibile perché basato su
motivi di merito non ammissibili in sede di ricorso per cassazione, unica impugnazione consentita avverso la sentenza di patteggiamento.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp
processuali ed al versamento della somma di E. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma j giugno 2014.

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