Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3458 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3458 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Concordia Michele n. il 7/3/1982
avverso la sentenza n. 7448/2009 pronunciata dalla Corte d’appello di
Bologna il 25/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 19/12/2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. M.G. Fodaroni, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 19/12/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 26/3/2009, il Tribunale di Rimini ha condannato Michele Concordia alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro
16.000,00 di multa in relazione all’illecita commercializzazione di efedrina, in violazione dell’art. 73, co. 2-bis, d.p.r. n. 309/90, nonché dell’art. 9, co. 7, della
legge n. 376/2000, commessa in Morciano di Romagna, fino al 5/7/2008.
Con sentenza in data 25/10/2013, la corte d’appello di Bologna, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, rilevata la continuità tra la disciplina di cui

di cui all’art. 70, co. 4, d.p.r. n. 309/90 (introdotta dal d.lgs. n. 50/2011, che ha
disposto l’attenuazione del trattamento sanzionatorio della condotta di commercializzazione prevista dal previgente comma 2-bis), ha riqualificato la condotta
contestata all’imputato ai sensi del citato art. 70, comma 4, d.p.r. n. 309/99, rideterminando la pena a carico dell’imputato in quella di due anni di reclusione ed
euro 10.000,00 di multa.

2.

Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione

l’imputato sulla base di due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la decisione della corte d’appello
per violazione di legge, avendo la corte territoriale omesso di rilevare il rapporto
di specialità, ex art. 15 c.p., tra il reato punito dall’art. 70, co. 4, d.p.r. n.
309/90 e quello previsto dall’art. 9, co. 7, della legge n. 376/2000, trattandosi di
concorso apparente di norme destinate a disciplinare la medesima materia, atteso che l’art. 9, co. 7, della legge n. 376/2000 contiene elementi specializzanti rispetto alla norma generale di cui all’art. 70 cit..
Con il secondo motivo, l’imputato si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, per avere la corte d’appello omesso di dettare alcuna motivazione in ordine all’aumento della pena irrogata in ragione della
ritenuta continuazione tra i reati addebitati al Concordia.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Dev’essere, in primo luogo, disatteso il primo motivo di ricorso proposto dall’imputato con riguardo al preteso mancato rilievo, da parte della corte
territoriale, del concorso apparente di norme tra le fattispecie di reato ascritte
all’imputato a titolo di concorso formale.
Sul punto, rileva il collegio come i due reati contestati al Concordia non possano in nessun caso ritenersi destinati alla disciplina della “stessa materia” (ai
sensi dell’art. 15 c.p.), atteso che, là dove la violazione della disciplina sul traffico delle sostanze stupefacenti ha in primo luogo riguardo alla tutela della salute

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al comma 2-bis dell’art. 73 d.p.r. n. 309/90 (medio tempore abrogato) e quella

collettiva, il reato previsto e punito dall’art. 9, co. 7, della legge n. 376/2000, nel
vietare il commercio di sostanze farmacologicamente attive al di fuori dei canali
istituzionali (al di là e a prescindere dalla circostanza che le stesse possano essere in concreto dannose per la salute dei singoli praticanti l’attività sportiva), si
propone l’ulteriore tutela del diverso bene giuridico costituito dalla tutela della
lealtà, correttezza e probità delle prestazioni sportive (Cass., Sez. 3, Sentenza n.
26518 del 7/5/2998, Damonte).
Da tale rilievo segue che la diversità dei beni giuridici tutelati dalle due diffe-

dell’autore della condotta prevista e sanzionata da ciascuna di dette disposizioni.

4.

Ciò posto, dev’essere per altro verso rilevato (dovendo in tal sen-

so ritenersi assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso avanzato dall’imputato) come la determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto dalla corte territoriale a carico del Concordia appare in contrasto con il quadro normativo risultante a seguito dell’emissione della sentenza della Corte costituzionale n.
32/2014.
Con tale sentenza, infatti, la Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità
costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21
febbraio 2006, n. 49), ha determinato l’originario venir meno della disciplina introdotta da dette norme, tra le quali va ricompreso il testo dell’art. 73, co. 2-bis
cit. che, seppur medio tempore abrogato dal d.lgs. n. 50/2011, è stato in ogni
caso individuato dalla corte d’appello di Bologna quale tertium comparationis per
la verifica del trattamento sanzionatorio più mite (nella specie individuato in
quello di cui all’art. 70, co. 4, d.p.r. n. 309/90), destinato ad essere applicato
all’odierno imputato ai sensi dell’art. 2 c.p..
L’originaria inefficacia (siccome incostituzionale) della norma di cui all’art.
73, co. 2-bis, d.p.r. n. 309/90, impone viceversa di ritenere che, in relazione alla
condotta contestata all’imputato, la sanzione prevista all’epoca della relativa
commissione doveva esser considerata (non già quella di cui all’art. 73, co. 2bis, d.p.r. n. 309/90, bensì) quella di cui all’art. 70, co. 12, d.p.r. n. 309/90 (in
vigore dal 30/5/1996 al 26/4/2011), ai sensi del quale chiunque commercia talune delle sostanze inserite nella categoria 1 dell’allegato I (tra cui l’efedrina),
senza la prescritta autorizzazione, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e
con la multa da lire 20 milioni a lire 200 milioni.

5. Le considerazioni che precedono, nell’imporre l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionato-

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renti norme ne impone la relativa contestazione in concorso formale a carico

rio inflitto a carico del Concordia (siccome individuata sulla base della comparazione del trattamento sanzionatorio di cui all’art. 70, co. 4, d.p.r. n. 309/90 con
quello di cui all’art. 73, co. 2-bis, d.p.r. n. 309/90, invece che con quello di cui
all’art. 70, co. 12, d.p.r. n. 309/90, in vigore dal 30/5/1996 al 26/4/2011), comporta il rinvio degli atti alla Corte d’appello di Bologna che provvederà all’individuazione della disciplina più favorevole all’imputato, ai sensi dell’art. 2 c.p., in
coerenza alle indicazioni esplicitate.

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P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra
Sezione della Corte d’appello di Bologna.
Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/12/2014.

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