Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3458 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3458 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARIELLO SANDRO N. IL 11/09/1975
avverso la sentenza n. 2370/2009 CORTE ASSISE APPELLO di
MILANO, del 12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 08/10/2013

N.R.G. 50739/2012 Caffiello

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) e)
c.p.p., in relazione al giudizio di responsabilità e all’art.648 cpv c.p.
Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono in modo generico le stesse ragioni già discusse e ritenute

del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p.,
nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Premesso che, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento
soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della
cosa ricevuta, la quale e’ sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto
in mala fede (Cass. Sez. 2, 27.2.97, Savic, 207313), e che – in tal caso – la ricorrenza dell’elemento indicativo del dolo
non viene affermata sulla base della stigmatizzazione negativa della legittima scelta dell’imputato di tacere, ma sulla
base del fatto oggettivo che lo stesso non ha ritenuto di dare alcuna spiegazione in ordine alle circostanze e alle
modalità nelle quali e con le quali ebbe ricevere la cosa provento di delitto (Cass.Sez.II, n.35176/07; Sez.II,
n.15757/03; Sez.II, n. 1176/03), e che ai fini dell’applicazione dell’ipotesi prevista dal capoverso dell’art.648, è
necessario che la cosa ricettata sia di valore economico irrilevante o scarsamente rilevante; e che comunque ai fini della
configurabilità dell’ipotesi attenuata in questione non rileva esclusivamente il valore della cosa, ma si deve aver riguardo
anche gli ulteriori elementi di valutazione della vicenda ed in particolare ogni altra circostanza, idonea a delineare la
gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, ivi compresi i precedenti penali cfr.Cass.Sez.II,
sent.n.3188/2009 Rv 242267), rileva il Collegio che, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, la Corte
territoriale ha illustrato le ragioni per le quali, sulla scorta delle risultanze processuali, ha ritenuto la sussistenza del reato
ipotizzato (risultando chiaramente il possesso e la provenienza illecita, e non avendo l’imputato fornito dati utili a
rintracciare la persona che gli aveva ceduto l’autovettura) e non concedibile l’attenuante di cui all’art.648 c.p.v. c.p., e
quindi congrua la pena irrogata dal primo giudice, in considerazione dell’epoca di immatricolazione dell’autovettura
(2006).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM

dichiara ammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
100 n f vore della Cassa delle ammende.
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infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, non potendo ignorare le esplicitazioni

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