Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34577 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34577 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARDULLO CLAUDIO N. IL 22/01/1982
CARDULLO SIMONE N. IL 07/05/1985
avverso la sentenza n. 573/2013 TRIBUNALE di COMO, del
19/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Como applicava a CARDULLO Claudio e CARDULO Simone, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in
ordine al delitto di tentato furto aggravato in concorso, commesso il 25 marzo 2012.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati che deducono difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono manifestamente infondati, atteso che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto
la congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può
dolersi della entità della pena da esso stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di E. 1.500,00# alla Cassa delle ammende
Così deciso in Roma giugno 2014.

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