Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34577 del 06/06/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34577 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza del 02/04/2012 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
Data Udienza: 06/06/2016
Ritenuto:
– – che il Tribunale di Bologna, con sentenza del 2/04/2012, ha condannato A.A. alla
pena di euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1 lett. a), del d.P.R.
n. 152 del 2006 per avere adibito illegittimamente a deposito di rifiuti non pericolosi un’area di
terreno nella sua disponibilità;
— che avverso detta sentenza ha proposto appello, a mezzo del proprio difensore, l’imputato
condanna per il reato di cui alli art. 256, comma 1 lett. a), del d.P.R. n. 152 del 2006 in
relazione all’affermazione della penale responsabilità dovendo piuttosto rilevarsi la sussistenza
di un’ipotesi di deposito temporaneo e, con un secondo motivo, reiterato con memoria del
19/05/2016, deducendo l’estinzione del reato ascritto per intervenuta prescrizione;
– – che, preliminarmente, l’atto di appello deve essere convertito in ricorso per cassazione
ex
art. 568, comma 5, c.p.p. stante l’inappellabilità della sentenza impugnata di condanna alla
sola pena dell’ammenda (Sez. Un., n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221);
— che, quanto al primo motivo, correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli elementi
soggettivi ed oggettivi del reato, tenuto conto dell’assenza del requisito del raggruppamento
nel luogo di produzione (così come più volte precisato, secondo la sentenza impugnata, dallo
stesso imputato) necessario per poter pervenire alla diversa conclusione di essere in presenza,
nel caso di specie, del c.d. deposito temporaneo, e dunque, di una fattispecie penalmente
lecita;
– – che, quanto al secondo motivo, la prescrizione è maturata, come riconosciuto dallo stesso
ricorrente, in data 27/05/2012 e dunque successivamente alla sentenza impugnata;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
– – che l’inammissibilità del ricorso preclude la rilevazione della prescrizione maturata, come
appena detto, successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, D.
L., Rv. 217266);
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00;
P. Q. M.
lamentando, con un primo motivo, la carenza e l’illogicità della motivazione in ordine alla
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2016