Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34576 del 09/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34576 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LICHTENBERGER SUELE N. IL 20/10/1983
VEISS MORENA N. IL 20/11/1979
avverso la sentenza n. 4899/2012 GIP TRIBUNALE di TERAMO, del
18/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 09/06/2014
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo applicava a LICHTENBERGER Suele e VEISS Morena, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena
concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto pluriaggravato in concorso,
commesso il 23 o il 17 agosto 2012.
Propongono ricorso per cassazione le imputate che deducono difetto di motivazione per non esser stato applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli atti delle indagini preliminari ed in particolare alla comunicazione di notizia di reato ed alle ammissioni.
°E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00# per ognuna.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese proersamento della somma di E. 1.500,00# alla Cassa delle amme
cessuali e ciascuna
Così deciso in R
9 giugno 2014.