Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34571 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34571 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FURIOSO ANTONIO N. IL 02/07/1969
avverso la sentenza n. 5531/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano, ridotta la pena, ha confermato nel resto
la sentenza emessa in data 29 giugno 2012 dal locale Tribunale, appellata da FURIOSO Antonio,
dichiarato responsabile dei delitti di furto pluriaggravato e di ricettazione, commessi il 25 giugno
2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
per la mancata valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche e per la mancata applicazione
del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. La Corte di merito ha chiaramente evidenziato i motivi, rapportati alla personalità del prevenuto, già condannato definitivamente pochi mesi prima per reato della stessa indole, commesso
in data anteriore a quella dei fatti per cui si procede, che impedivano la valutazione di prevalenza
delle attenuanti generiche.
Il ricorrente evidenzia una pretesa illogicità della sentenza impugnata, laddove, nonostante il
giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, poi nel calcolo della pena era stata operata
una diminuzione sulla pena base, con una concreta incidenza delle attenuanti generiche, che, ritiene il ricorrente, la Corte abbia in effetti valutato come prevalenti.
Non si accorge tuttavia il ricorrente che la valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche,
a fronte delle due aggravanti contestate per il furto, aveva portato correttamente la Corte di merito a considerare in concreto più grave il delitto di ricettazione, che prevedeva una pena massima
superiore a quella per il furto come depurato delle aggravanti, con la conclusione che la pena base era stata fissata in relazione al delitto di ricettazione, non aggravato, ed in relazione al quale la
concessione delle attenuanti generiche comportava una effettiva diminuzione di pena, correttamente operata dal giudice d’appello, senza alcuna contraddizione con quanto stabilito in relazione al furto.
Del tutto corretta infine la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena laddove la Corte di merito ha chiaramente evidenziato l’infondatezza del giudizio prognostico favorevole, che il giudice che aveva concesso la sospensione condizionale della pena aveva formulato in occasione della prima condanna (irrevocabile il 7 gennaio 2012, per furto commesso il 18
novembre 2011, con pena sospesa) senza che il beneficio avesse trattenuto il FURIOSO dal
commettere ulteriori reati della stessa indole, con la conseguenza che la decisione della Corte territoriale si manifesta come una corretta e seria applicazione dei criteri che presiedono alla concessione del beneficio.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014.

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