Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34569 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 34569 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto da:
1) SORATO Teodoro, n. Ostuni (Br) 8.6.1968
2) SORATO Giorgio, n. Ostuni (Br) 29.4. 1977
avverso la sentenza Corte di Cassazione, 2° Sezione Penale n. 35804 del 18/06/2013
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata, la 2° Sezione di questa Corte di Cassazione rigettava i ricorsi presentati da Sorato Teodoro e Sorato Giorgio avverso la sentenza n. 728/2010 della
Corte d’Appello di Lecce, che li aveva condannati alle pene rispettive di dieci e otto anni di reclusione per diversi reati tra cui quelli di art. 416 cod. pen. (capo F), artt. 10, 12, 14 I. n. 497
del 1974 (capo G) e art. 648 cod. pen (capo G2), respingendo il motivo inerente la maturata
prescrizione di detti reati.

La Corte di Cassazione riteneva che essendo stata contestata ad entrambi gli imputati e ritenuta dalla sentenza impugnata la recidiva reiterata di cui all’art. 99, commi 2 e 4 cod. pen., le
pene massime edittali dei reati suddetti andassero determinate tenendo conto dell’aumento di

Data Udienza: 10/06/2014

2/3 previsto per l’appunto dalla recidiva, con immediata ricaduta quanto all’individuazione dei
termini di prescrizione ai sensi dell’art. 161, comma 2 cod. proc. pen.; fatta tale premessa ed
in relazione ai vari reati contestati, riteneva la Corte che per nessuno di essi e nemmeno per il
più risalente consumato nel marzo 2000 (art. 416 cod. pen.), fosse decorso il termine di prescrizione massima, calcolato tenendo conto anche dei rinvii del dibattimento rilevanti.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art.

4 25 bis cod. proc. pen. Sorato Teodoro e Sorato Giorgio, deducendo l’errore di fatto in cui sa-

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rebbe incorsa la Corte in ordine alla prescrizione di tre fra i vari reati in addebito, derivante

sultante dalla I. n. 251 del 2005 e non invece come una normale aggravante inerente la persona del colpevole (art. 70 cod. pen.), quale si atteggiava prima della novella normativa, in
considerazione del fatto che i reati erano stati commessi in epoca ben anteriore ad essa.

In applicazione del più favorevole regime della recidiva, deducono pertanto i ricorrenti che i
predetti reati sub F, G e G2 risultano estinti per sopravvenuta prescrizione massima, calcolata
computando il solo aumento di 1/4 previsto dall’art. 161, comma 2 prima parte cod. pen. e
maturata rispettivamente il 01/07/2008, il 02/11/2009 ed il 02/05/2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Deve dichiararsi de plano l’inammissibilità del ricorso, senza attivare la procedura camerale
partecipata.

Vale preliminarmente rilevare che il preteso errore di fatto dedotto e come sopra esposto costituisce con tutta evidenza un errore di diritto e già questo sarebbe sufficiente a far dichiarare
l’inammissibilità dei ricorsi.

dall’aver considerato la recidiva contestata come un’aggravante ad effetto speciale, quale ri-

Risulta, infatti, inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto a norma dello
art. 625 bis cod. proc. pen. con il quale si deducano errori di interpretazione di norme giuridiche, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di un’inesatta
portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali (Cass. Sez. 6, sent. n. 3522
del 09/12/2008, Previti e altri, Rv. 242658).

Appare, peraltro, infondata anche la tesi prospettata in diritto secondo cui la contestata recidiva cd. qualificata di cui all’art. 99, comma 4 cod. pen. – che ai sensi della vigente disciplina
sulla prescrizione introdotta dalla I. n. 251 del 2005 comporta l’allungamento dei termini di
prescrizione di cui all’art. 157 comma 2 e di quelli di interruzione ex art. 161, comma 2 cod.
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pen. – dovrebbe essere applicata come se afferisse alla disciplina della prescrizione anteriore
alla novella del 2005.

L’infondatezza è data dal fatto che l’istituto della prescrizione opera in maniera obiettiva – salve le vicende afferenti la sospensione che possono dipendere anche da richieste dell’imputato o
del difensore – ed una volta individuatane, in caso di successione normativa, la disciplina più
favorevole per l’imputato ai sensi dell’art. 2, comma 4 cod. pen., essa trova integrale applicazione.

legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicarsi una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore ed in violazione del principio di
legalità (Cass. Sez. 3, sent. n. 23274 del 10/02/2004, Wanderling, Rv. 228728; Sez. 4, sent.
n. 36757 del 04/06/2004, Perino, Rv. 229687; Sez. 4, sent. n. 47339 del 28/10/2005, Bourzama, Rv. 233176; Sez. 5 n. 13807 del 21/02/2007, Meoli, Rv. 236529; Sez. 5 n. 3198 del
28/09/2012, PG in proc. Gentili, Rv. 254382)

Se è vero, inoltre, che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è circostanza aggravante a effetto speciale e rileva, diversamente dal passato, ai fini della determinazione del
(ex plurimis v. Cass. Sez. 5, n. 35852 del

tempo necessario alla prescrizione del reato

07/06/2010, Di Canio, Rv. 248502), la relativa applicazione dipende sempre da una valutazione discrezionale del giudice, il quale deve stabilire se, previa regolare contestazione, essa
risulti in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell’imputato, con la conseguenza che, ove esclusa, essa deve ritenersi ininfluente anche ai fini del
computo del tempo necessario a prescrivere il reato (Cass. Sez. 2, n. 14248 del 05/04/2011,
Cannavacciuolo, Rv. 250214; Sez. 6, sent. n. 43771 del 07/10/2010, PG in proc. Karmaoui,
Rv. 248714).

La recidiva, infatti, non costituisce un mero status soggettivo desumibile dal certificato penale
ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sic-

Non è dato, infatti, combinare un frammento normativo di una legge ed un frammento di altra

ché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione
previa sua regolare contestazione in tale sede (Sez. 1, sent. n. 13398 del 19/02/2013, Milacic,
Rv. 256021 in fattispecie di divieto per il giudice dell’esecuzione, in tema di estinzione della
pena per decorso del tempo ed ai fini dell’applicazione dell’art. 172, settimo comma, cod. pen.,
di desumere la recidiva dall’esame dei precedenti penali del condannato, in assenza di accertamento in sede di cognizione).

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle

spese processuali ed al pagamento della somma di € 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della
Cassa delle Ammende.
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P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 10/06/2014
Il Presidente
dott. Giovanni Conti

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