Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34567 del 22/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 34567 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Bruno Boetto, nato a Genova il 10.8.1949
avverso l’ordinanza del 27 dicembre 2013 emessa dal Tribunale di Genova;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso
chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 4 aprile 2013 il Tribunale di Genova, nel corso
del processo riguardante due vicende di truffa aggravata in danno
dell’Autorità Portuale di Genova, disponeva il sequestro preventivo finalizzato
alla confisca per equivalente di beni o valori sino all’importo di euro
81.783,86, corrispondente al profitto derivante dai reati di truffa aggravata di

Data Udienza: 22/05/2014

cui erano imputati Sabrina e Maurizio Bongini, nonché all’illecito
amministrativo previsto dall’art. 24 d.lgs. n. 231 del 2001 attribuito alla
Bongini s.r.l.

(capo b); con lo stesso provvedimento veniva disposto il

sequestro di beni o valori sino all’importo di euro 62.000 corrispondente al
profitto derivante dall’illecito amministrativo di cui all’art. 24 cit., in relazione
al reato di truffa aggravata, attribuito alla coop. Edil Atellana (capo f). Invece,

Pieracci e Bruno Boetto, rispettivamente direttore della direzione tecnica e
dirigente del settore opere civili dell’Autorità Portuale, ritenuti concorrenti
nelle truffe, in quanto il Tribunale escludeva che avessero conseguito un
profitto dall’attività illecita.

2.

Sull’appello del pubblico ministero il Tribunale del riesame, con

ordinanza del 2 maggio 2013, estendeva il sequestro preventivo anche nei
confronti di Pieracci e Boetto, nella stessa misura – per ciascuno di essi – dei
due sequestri già disposti (euro 81.783,86 in relazione al capo b; euro 62.000
per il capo f).

3. Sul ricorso dei due imputati, la Corte di cassazione, con sentenza del 3
ottobre 2013, annullava l’ordinanza del Tribunale del riesame, ritenendo
illegittima l’estensione del sequestro che, incidendo contemporaneamente sui
beni di ciascun concorrente, aveva comportato una duplicazione del valore
rispetto al profitto effettivamente conseguito.

4. In sede di rinvio il Tribunale di Genova, con l’ordinanza del 27 dicembre
2013, conformandosi al principio di diritto stabilito dal giudice di legittimità,
ha ridotto il sequestro preventivo nei confronti dei due imputati, sino alla
concorrenza di euro 40.891,78, per ciascuno, in relazione alla truffa di cui al
capo b) e sino alla concorrenza di euro 31.000, sempre per ciascuno, per la
truffa contestata al capo f), importi corrispondenti alla metà del profitto
conseguito in ciascuna delle truffe.

5. L’avvocato Sabrina Franzone, nell’interesse di Bruno Boetto, ha proposto
ricorso per cassazione, articolando un unico motivo in cui deduce la violazione

2

veniva respinta la richiesta di sequestro preventivo nei confronti di Andrea

dell’art. 627 comma 3 c.p.p., assumendo che il giudice del rinvio non si
sarebbe adeguato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il ricorso è fondato.

al Boetto, sebbene ridotto della metà, contraddice comunque la statuizione
contenuta nella sentenza di annullamento, secondo cui il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente non può mai eccedere, con riferimento
alla globalità dei concorrenti, l’ammontare complessivo del valore del prezzo o
del profitto del reato.
La sentenza di annullamento della Corte di cassazione, sulla scia di una
giurisprudenza ormai consistente, ha ritenuto che in caso di una pluralità di
indagati, quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i
quali può disporsi la confisca per equivalente di beni per un importo
corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo può
interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera
entità del prezzo o del profitto accertato, con l’unico limite per cui il vincolo
cautelare non può eccedere il valore complessivo come determinato. In altri
termini, si ammette che il sequestro preventivo possa essere applicato nei
confronti di ciascun concorrente del reato anche per l’intera entità del valore
accertato come profitto o come prezzo, ma non può mai eccedere, con
riferimento alla globalità dei concorrenti, l’ammontare complessivo del valore
del prezzo o del profitto, principio questo che è stato affermato anche dalle
Sezioni unite (Sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti).
Del resto, una diversa lettura non appare sostenibile, dovendo escludersi
che il sequestro preventivo possa avere un ambito di applicazione più vasto
della confisca: è un principio generale del diritto processuale quello secondo
cui con il provvedimento cautelare non può ottenere più di quello che sarà
conseguibile con il provvedimento definitivo.
6.2. Nella specie, il Tribunale non ha considerato che il profitto derivante
dai due delitti di truffa, pari ad un valore di euro 81.783,86 per il reato di cui
al capo b) e di euro 62.000 per l’altro reato, risulta già oggetto del sequestro
eseguito nei confronti di ciascuno degli altri coimputati – Sabrina Bongini,

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Q-01

6.1. Come correttamente rilevato dal ricorrente l’estensione del sequestro

Maurizio Bongini,

Bongini s.r.l.

e Edil Atellana s.r.l. –

per un importo

complessivo di euro 307.351,58, corrispondente a più del doppio del profitto
complessivo di cui alle due truffe.
Risulta, quindi, evidente l’errore dei giudici del riesame, che hanno esteso il
sequestro a Boetto pro quota, ma senza considerare che il sequestro disposto
nei confronti degli altri concorrenti nei reati già copriva abbondantemente

7. In conclusione, il Tribunale di Genova, quale giudice del rinvio, in
applicazione del principio fissato nella sentenza di annullamento della Corte di
cassazione, avrebbe dovuto revocare l’estensione dell’intero sequestro
disposto nei confronti di Boetto.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, così
come deve essere annullata anche l’ordinanza del 2 maggio 2013 con cui lo
stesso Tribunale ha disposto l’estensione del sequestro. Deve, infine, ordinarsi
la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché quella in data 2
maggio 2013 del Tribunale di Genova e ordina la restituzione di quanto in
sequestro all’avente diritto.
Così deciso il 22 maggio 2014

Il Consig i re estensore

Il Presidente

l’intero ammontare del profitto.

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