Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34565 del 22/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 34565 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ELEUTERI MARCO N. IL 01/12/1983
avverso l’ordinanza n. 61/2013 TRIB. LIBERTA’ di MACERATA, del
21/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
4eite/sentite le conclusioni del PG Dott. jV7
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Data Udienza: 22/05/2014

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 21 ottobre 2013 il Tribunale del riesame di
Macerata, decidendo sull’istanza formulata ex art. 324 c.p.p. da Eleuteri Pierluigi
ed Eleuteri Marco avverso i provvedimenti di sequestro preventivo emessi dal
G.i.p. presso il Tribunale di Macerata nelle date 1 0 , 10 e 18 ottobre 2012, a
seguito di annullamento parziale dell’ordinanza del medesimo Tribunale in data 5
novembre 2012 per effetto della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 12
giugno 2013, ha parzialmente accolto l’istanza, annullando il sequestro

ha disposto la restituzione in favore dell’avente diritto Pierluigi Eleuteri.
Il predetto Tribunaletà inoltre confermato, nel resto, il decreto di sequestro
e ha dichiarato precluso il giudizio in merito ai decreti di sequestro preventivo
emessi nelle date 10 e 10 ottobre 2012 per intervenuta formazione del giudicato
cautelare.

2. Avverso la su indicata ordinanza del Tribunale di Macerata ha proposto
ricorso per cassazione l’Avv. Paolo Giustozzi, quale difensore di fiducia e
procuratore speciale della Imm. Gest. s.r.I., in persona dell’amministratore unico
e legale rappresentante Marco Eleuteri – terzo proprietario dei beni sottoposti a
sequestro nell’ambito di un procedimento penale pendente innanzi alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Macerata a carico di Eleuteri Pierluigi ed
altri, imputati del reato di cui all’art.

12-quinquies, commi 1 e 2, del d.l. n.

306/1992 – deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di
seguito sinteticamente riassunto.

2.1. Violazioni di legge con riferimento agli artt. 12-quinquies e sexies della
I. n. 356/1992, 125, 321, 322, 649 e 627 c.p.p., per avere il Tribunale
erroneamente applicato l’istituto del giudicato cautelare, omettendo di
confrontare la coincidenza delle questioni dedotte nell’ambito dei paralleli
procedimenti di riesame sorti per effetto della frammentazione delle
impugnazioni, e limitandosi, quindi, a dedurre l’assenza di nuovi elementi a
sostegno della “nuova” impugnazione, senza che le numerose istanze difensive
sollevate dalla società ricorrente nell’ambito del proprio giudizio cautelare
fossero mai state esaminate da alcun organo giudicante.
L’ordinanza, inoltre, muove da un principio giuridico errato, secondo cui, in
presenza di distinti gravami proposti da parte di soggetti diversi, l’intervenuta
formazione del giudicato rispetto ad uno di essi tolga efficacia e faccia
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preventivo in data 18 ottobre 2012 limitatamente agli assegni bancari, dei quali

automaticamente decadere, rendendolo inammissibile, il gravame proposto da
un’altra parte processuale.
Infine, il Tribunale si è discostato, quale giudice di rinvio, dal contenuto della
decisione di annullamento parziale di questa Suprema Corte, che con la su
menzionata sentenza del 12 giugno 2013 aveva demandato al giudice di merito il
controllo della sussistenza del fumus per il delitto di cui all’art. 12-quinquies
sopra citato, con riguardo al sequestro preventivo del G.i.p., senza che la
relativa indagine di merito potesse estendersi a vizi non riscontrati dalla
Suprema Corte, e peraltro verificatisi prima sia del ricorso del P.M. (17 novembre

2.2. Violazioni di legge con riferimento agli artt. 12-quinquies e sexies della

I. n. 356/1992, 125, 321, 322 e 649 c.p.p., atteso che nell’ambito del secondo
giudizio cautelare erano stati dedotti nuovi elementi di fatto mai prima dedotti,
nè esaminati dal Tribunale con la pronunzia del 2 novembre 2012 la cui autorità
di giudicato s’invoca nell’impugnata ordinanza: dalla mera lettura dell’ordinanza
emessa in data 2 novembre 2012 e dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti
nell’ambito del secondo procedimento è agevole verificare che nessuna decisione
era stata adottata in prima battuta sulle questioni successivamente dedotte; il
ricorso proposto dall’Eleuteri, infatti, aveva un oggetto diverso, e ben più ridotto,
rispetto a quello proposto dalla società Imm. Gest., con la conseguenza che il
primo provvedimento era inidoneo alla formazione del giudicato cautelare.

2.3. Violazioni di legge in relazione all’art. 125 c.p.p. ed all’art.12-sexies del

D.L. n. 306/1992, avendo il Tribunale del riesame omesso di decidere in ordine
alle ulteriori questioni analiticamente proposte nei motivi aggiunti della società
ricorrente, che investivano sia il preteso carattere fittizio del trasferimento, sia la
possibilità di sequestrare beni immobili di sua proprietà: sul punto, infatti, si
registra un difetto assoluto di motivazione riguardo all’elemento della
sproporzione del valore dei beni con riferimento all’epoca dei singoli acquisti,
oltre che sulla valutazione della provenienza lecita dei mezzi necessari
all’acquisto, in relazione tanto al soggetto presuntivamente interposto, quanto al
soggetto coinvolto nella presunta attività illecita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

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2012) che della decisione della stessa Corte.

4. Con sentenza del 12 giugno – 11 settembre 2013, n. 37177, questa
Suprema Corte ha annullato l’ordinanza emessa dal Tribunale di Macerata in data
5 novembre 2012 relativamente alla valutazione del fumus commissi delicti per il
reato di cui all’art. 12-quinquies del d.l. n. 306/92, con riguardo ai su citati
decreti di sequestro preventivo del G.i.p. presso il Tribunale di Macerata,
rinviando al medesimo Tribunale per nuovo esame.
Nell’iter

motivazionale dell’impugnata pronuncia il Tribunale, senza

esaminare tale profilo, ha fatto riferimento, con affermazioni del tutto generiche

senso precedenti ordinanze dello stesso Tribunale – non impugnate da alcuno, ed
emesse il 2 novembre 2012 nell’ambito di distinti procedimenti di riesame omettendo, tuttavia, di esplicitare le ragioni giustificative del ritenuto effetto
preclusivo, avuto riguardo al fatto che, secondo una pacifica linea interpretativa
tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 42975 del 16/10/2007, dep.
21/11/2007, Rv. 238101; Sez. 3, n. 4515 del 19/12/1997, dep. 13/02/1998, Rv.
210364), il presupposto del giudicato cautelare in materia di misure coercitive
reali deve individuarsi nell’assoluta coincidenza oggettiva e soggettiva tra più
provvedimenti inoppugnabili, o non più impugnabili.
Le su citate ordinanze del 2 novembre 2012, inoltre, avevano ad oggetto
solo i provvedimenti emanati dal G.i.p. il 10 ed il 10 ottobre 2012, non quello
emesso il 18 ottobre dello steso anno, pronunziandosi su distinte richieste di
riesame avanzate nell’interesse dell’odierno ricorrente e di Pierluigi Eleuteri.
Ne discende che il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una compiuta
disamina dei presupposti della ritenuta coincidenza delle questioni dedotte
nell’ambito dei diversi procedimenti scaturiti dalla frammentazione delle
impugnazioni cautelari, offrendo congrue ed esaustive argomentazioni a
sostegno della ipotizzata assenza di elementi sopravvenuti rispetto a quelli già
valutati nelle precedenti ordinanze.
Deve al riguardo ribadirsi, pertanto, l’ulteriore principio secondo cui è
illegittima l’ordinanza con la quale il Tribunale opponga, in sede di appello o di
riesame, l’esistenza del giudicato cautelare formatosi sulle questioni dedotte a
seguito dell’impugnazione proposta da altro coindagato (cfr. Sez. 6, n. 8759 del
10/02/2009, dep. 26/02/2009, Rv. 243073).

5. S’impone, conseguentemente, l’annullamento con rinvio dell’impugnata
ordinanza, per un nuovo esame dei punti critici sopra evidenziati, che nella piena
libertà dei relativi apprezzamenti di merito dovrà colmare le su indicate lacune
motivazionali, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti.
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ed apodittiche, alla formazione di un giudicato cautelare, richiamando in tal

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Macerata per nuovo
esame.

Così deciso in Roma, lì, 22 maggio 2014
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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