Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3456 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3456 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
INSITO GIUSEPPE N. IL 29/08/1983
avverso la sentenza n. 6697/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
20/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
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xlyn- aA FocthUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. ?o._
che ha concluso per e ‘ aQ9A- cy- rgA.A.,w; 2,ztuy.,,c,
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/12/2014

Con sentenza in data 20 febbraio 2013 il Tribunale di
Taranto in composizione monocratica dichiarava Insito
Giuseppe responsabile del reato di cui all’articolo 186,
comma 2 del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 per
avere guidato, in data 24.03.2008, la propria autovettura
in stato di ebbrezza conseguente all’ingestione di
sostanze alcoliche, e lo condannava alla pena di euro
600 di ammenda, oltre al pagamento delle spese
processuali. Gli irrogava altresì la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per la durata di mesi tre.
Avverso tale
sentenza
il
difensore
dell’imputato
proponeva appello che la Corte di appello di Leccesezione distaccata di Taranto- trasmetteva
tempestivamente a questa Corte di Cassazione, essendo
inappellabile la sentenza sopra indicata, essendo stata
irrogata la sola pena dell’ammenda.
Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per
seguenti motivi:
1) violazione di legge, non essendo emersa, ad avviso
della difesa, prova certa in ordine al fatto contestato.
Inoltre, essendo stato accertato un tasso alcolemico
compreso tra 0,5 g/1 e 0,8 g/l, quindi corrispondente
alla lettera a) del comma 2 dell’art.186 del Codice della
Strada, il fatto, in virtù della legge 29 luglio 2010
n.120, non è più previsto dalla legge come reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Tanto premesso, osserva la Corte che è stato accertato un
tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/1 e 0,8 g/l, quindi
corrispondente alla lettera a) del comma 2 dell’art.186
del Codice della Strada.
Al riguardo si rileva che la legge n. 120 del 29 luglio
2010 ( disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha
innovato la precedente disciplina del Codice della Strada
in relazione alla fattispecie di cui all’art. 186 lett.
a), depenalizzandola e punendola soltanto con una
sanzione amministrativa.
La ordinanza impugnata e la sentenza emessa nel giudizio
di primo grado devono essere quindi annullate senza
rinvio perché il fatto addebitato non è previsto dalla
legge come reato. I

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RITENUTO IN FATTO

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Annulla senza rinvio la impugnata ordinanza nonché la
sentenza di primo grado emessa in data 20.02.2013 dal
Tribunale di Taranto nei confronti di Insito Giuseppe,
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma il 19.12.2014

Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al
Prefetto di Taranto per quanto di competenza.

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