Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34559 del 22/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 34559 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Giuseppe Sanzo, nato a Palermo il 16.3.1966
avverso la sentenza del 31 ottobre 2013 emessa dalla Corte d’appello di
Palermo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso
chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Palermo ha
confermato la sentenza del 24 luglio 2012 con cui il Tribunale di Termini
Imerese aveva condannato Giuseppe Sanzo alla pena di un anno e tre mesi di

Data Udienza: 22/05/2014

reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 367 c.p., per avere, in
concorso con Maria Piazza, denunciato falsamente ai Carabinieri della Stazione
di Trabia il furto dell’acquascooter SEA di proprietà della Piazza.

2. L’avvocato Giuseppe Martorana, nell’interesse dell’imputato, ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione

dichiarazione resa dal maresciallo Cuccia, che avrebbe riferito che fu
l’imputato ad indicare il luogo in cui venne ormeggiato l’acquascooter, luogo
del tutto inadatto allo scopo perché privo di appigli per l’ormeggio, circostanza
questa ritenuta rilevante e dimostrativa della falsità della denuncia, peraltro
resa dalla sola Piazza.
Con un altro motivo ha dedotto l’inosservanza di norme processuali, per
avere i giudici di merito utilizzato le dichiarazioni indizianti rese dall’imputato
alla polizia giudiziaria in violazione dell’art. 63 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Secondo la sentenza impugnata Giuseppe Sanzo è responsabile del reato
di cui all’art. 367 c.p. per avere indicato il punto in cui sarebbe stato
ormeggiato l’acquascooter, di cui Maria Piazza ha denunciato falsamente il
furto. I giudici desumono il concorso dell’imputato dalla circostanza che il
luogo indicato sarebbe “assolutamente inadatto allo scopo perché privo di
appigli ove effettuare l’ormeggio” e concludono attribuendo al Sanzo l’idea
stessa della falsa denuncia, ritenendolo l’effettivo utilizzatore del mezzo.
Si tratta di una ricostruzione che non trova alcun concreto riscontro e che
sembra fondarsi sulla sensibilità investigativa del maresciallo Cuccia, che ebbe
a riferire delle indicazioni fornite dall’imputato. Invero, nessun elemento
concreto consente di sostenere con certezza che il Sanzo abbia fornito un
qualche contributo nella simulazione del reato di furto attribuito alla Piazza.
Peraltro, la simulazione di reato ha natura di reato istantaneo e di
pericolo, e si consuma con la semplice denuncia idonea a provocare
investigazioni e accertamento della polizia giudiziaria: seppure non possa
escludersi la configurabilità in astratto del concorso, occorre comunque che

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della sentenza per aver affermato la responsabilità del Sanzo sulla base della

sia dimostrato il modo in cui il soggetto abbia rafforzato ed agevolato
l’agente nel suo proposito criminoso.
Nella specie la condotta agevolatrice è stata individuata nelle informazioni
fornite dall’imputato, soprattutto nella ritenuta inidoneità del luogo di
ormeggio indicato, circostanze davvero labili, affidate alla semplice
impressione del maresciallo Cuccia, senza alcun ulteriore accertamento in

ormeggiato nel luogo indicato dal Sanzo.
Nella totale assenza di elementi di prova a sostegno del contributo
causale che l’imputato avrebbe apportato alla condotta posta in essere dalla
Piazza, deve escludersi la sussistenza di una sua responsabilità a titolo di
concorso.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per
non avere l’imputato commesso il fatto.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l’imputato
commesso il fatto.

Così deciso il 22 maggio 2014

Il Consigl e estensore

Il Presidente

ordine alla oggettiva impossibilità che l’acquascooter potesse essere

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