Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34557 del 17/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 34557 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Zungri Francesco, nato a San Pietroburgo, il 2/7/1989;

avverso l’ordinanza del 5/3/2014 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario
Pinelli, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del rinvio a seguito dell’annullamento
da parte di questa Corte di precedente provvedimento, rigettava il riesame proposto
da Zungri Francesco avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. della stessa città gli ha
applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis c.p.
pluriaggravato.

Data Udienza: 17/07/2014

2. Avverso l’ordinanza ricorre il Zungri a mezzo del proprio difensore deducendo vizi
motivazionali e la violazione del vincolo di rinvio. In tal seno il ricorrente lamenta che il
Tribunale, ignorando le indicazioni contenute nel provvedimento di rinvio, avrebbe
ribadito la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione dell’indagato
alla cosca Bellocco fondandosi sui medesimi elementi e sulle stesse argomentazioni già
censurate dalla Suprema Corte in occasione dell’annullamento della precedente
ordinanza. Non di meno i giudici del riesame avrebbero distorto il contenuto delle

vettura di lusso riconducibile al Bellocco, ricavandone una invece inesistente prova
dell’assoggettamento del Zungri a quest’ultimo. Ed analogamente nel provvedimento
impugnato sarebbe stata fornita una interpretazione del tutto apodittica della vicenda
relativa al temporaneo ricovero del Zungri – rimasto ferito nel corso di una rapina presso l’abitazione dell’amico e comunque non si sarebbe tenuto conto della non
univocità della circostanza ai fini dell’attribuzione all’indagato della qualifica di
partecipe al sodalizio mafioso. Infine il Tribunale avrebbe evocato in maniera del tutto
in conferente e dunque illogica a sostegno delle proprie conclusioni il coinvolgimento
del Bellocco in altri episodi criminosi a cui il Zungri risulta del tutto estraneo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Innanzi tutto è necessario ribadire come, secondo il consolidato insegnamento di
questa Corte, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è
vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici
o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di
argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e
completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata
poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale
giudice di merito relativamente all’individuazione ed alla valutazione dei dati
processuali, nell’ambito del capo della sentenza colpito da annullamento (Sez. 2, n.
47060 del 25 settembre 2013, Mazzoni, Rv. 257490).
2.1 Deve allora rilevarsi come la motivazione resa dal Tribunale per un verso si limiti a
riproporre pedissequamente quella dell’ordinanza annullata (riproposta integralmente)
e per l’altro articoli un autonomo discorso giustificativo, imperniato però sulla critica
del provvedimento di questa Corte e sulla riproposizione dell’argomento, già censurato
in sede di legittimità, dell’univocità di significato della vicenda relativa al temporaneo
“ricovero” dello Zungri presso l’abitazione del Bellocco dopo il suo ferimento.
2.2 In proposito deve allora osservarsi innanzi tutto che il giudice del rinvio non è
tenuto a condividere nel suo foro interno i rilievi posti a fondamento di un

intercettazioni relative alla trasferta torinese dell’indagato, finalizzata al prelievo di una

annullamento disposto da questa Corte, ma ad adeguarsi alle indicazioni fornite dal
giudice di legittimità, la cui forza vincolante, ai sensi e per gli effetti di cui al terzo
comma dell’art. 627 c.p.p., quando oggetto di censura è la motivazione di un
provvedimento, si atteggia nelle forme ricordate in precedenza.
2.3 In secondo luogo va evidenziato che il tentativo dei giudici del riesame di ribadire
l’univoco significato della circostanza illustrata in precedenza si infrange sulla
genericità ed apoditticità degli argomenti svolti a sostegno di tale tesi, che invero si

tal senso, infatti, la sentenza di annullamento chiedeva al giudice di rinvio di spiegare
perché – stante i risalenti rapporti di amicizia intercorrenti tra lo Zungri ed il Bellocco e
la riconosciuta estraneità (quantomeno a livello di gravità indiziaria) di un
coinvolgimento di quest’ultimo nella rapina, nonché il comportamento tenuto dallo
stesso nel frangente – il fatto che l’indagato abbia riparato presso l’abitazione dello
stesso Bellocco debba interpretarsi come elemento inequivocabilmente sintomatico
della sua stabile organicità all’organizzazione mafiosa. Sollecitazione cui il Tribunale ha
per l’appunto risposto ribadendo tale valore univocamente sintomatico, senza
prendere in considerazione le peculiarità del fatto e basandosi su di una regola
esperienziale dagli incerti contorni (quella per cui l’affiliato di ‘ndrangheta a rischio di
arresto debba al più presto presentarsi al suo superiore gerarchico per informarlo
dell’imminente pericolo per l’intera organizzazione) e il cui impegno nel caso concreto
richiedeva, a tutto voler concedere, di tenere conto del fatto che lo Zungri, prima
ancora di essere in apprensione per la sua libertà, era in pericolo di vita.
2.4 Sia chiaro. Non è oggetto di discussione né l’identificazione del Bellocco quale
esponente di rango dell’omonima cosca mafiosa, né l’eventualità che lo Zungri possa
essersi rivolto allo stesso in cerca di aiuto proprio in ragione del suo riconosciuto ruolo
nel territorio di riferimento. Ciò che deve essere dimostrato nel caso di specie è la
capacità del fatto di cui si tratta di provare – seppure nei limiti della regola di giudizio
posta dall’art. 273 c.p.p. – l’organicità dell’indagato al sodalizio mafioso e non il suo
occasionale contatto con il medesimo.

3. Il provvedimento impugnato ancora la sua decisione anche ad altre due circostanze.
Quanto alla prima – la trasferta torinese compiuta dall’indagato per conto del Bellocco
– questa Corte aveva imposto un più articolato onere motivazionale sulla significatività
di tale vicenda nell’ottica della dimostrazione dell’intraneità dello Zungri al sodalizio
mafioso, onere che il Tribunale ha sostanzialmente eluso, senza nemmeno analizzare
l’effettivo contenuto delle fonti probatorie da cui il fatto è emerso. Il secondo invece
riguarda il collegamento tra l’indagato e il Timpani, che in quel viaggio aveva
accompagnato, soggetto coinvolto in altre attività criminali peraltro solo evocate e alle
quali, apparentemente, lo Zungri sarebbe però estraneo. Tale ultimo spunto, per poter

risolvono in meri paralogismi se non rapportati alla concretezza del fatto giudicato. In

validamente concorrere a definire un quadro indiziario connotato dalla sufficiente
gravità, richiedeva però di essere adeguatamente sviluppato, spiegando perché
l’essersi accompagnato al Timpani assumerebbe significato rispetto all’oggetto della
dimostrazione per come sopra individuato o perché le attività criminali in cui questi
risulterebbe coinvolto sarebbero riconducibili al Bellocco e presenterebbero una
qualche analogia con quella addebitata all’odierno indagato.

per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, il quale si atterrà ai principi fissati da
questa Corte.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo
esame.
Così deciso il 17/7/2014

4. Il provvedimento impugnato deve conseguentemente essere annullato con rinvio

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