Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34556 del 17/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 34556 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Levacovic Giulio, nato a Bolzano, 1’11/5/1965;

avverso l’ordinanza del 7/1/2013 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario
Pinelli, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di correzione materiale proposta da
Levacovic Giulio avverso la sentenza emessa dallo stesso giudice nei suoi confronti il 9
luglio 2012 per uno dei reati per cui era già stato condannato dal G.u.p. della stessa
città il 20 aprile 2007 con pronunzia divenuta definitiva.

Data Udienza: 17/07/2014

2. Avverso l’ordinanza ricorre il condannato a mezzo del proprio difensore deducendo
violazione di legge e correlati vizi della motivazione, osservando come all’evidenza la
condanna del Levacovic nel dispositivo della sentenza debba addebitarsi ad un mero
errore materiale, atteso che il nome del medesimo non risulta tra quelli degli imputati
giudicati nel processo cui la stessa si riferisce come risulta dalla sua intestazione e non
costituisca, come invece ritenuto dal Tribunale, un vizio della medesima deducibile
solo attraverso gli ordinari mezzi d’impugnazione.

1.11 ricorso è fondato.
2. Con l’istanza ex art. 130 c.p.p. il ricorrente aveva sostanzialmente eccepito come il
Levacovic non fosse invero stato mai imputato nel procedimento deciso con la
sentenza del 9 luglio 2012 del Tribunale di Roma, evidenziando come in tal senso il
suo nome non fosse stato nemmeno inserito nell’intestazione del provvedimento.
In definitiva ciò che veniva richiesto al giudice investito dell’istanza di correzione era di
rilevare come i riferimenti contenuti nella motivazione e nel dispositivo al menzionato
Levacovic fossero del tutto ultronei ed eccentrici, in quanto alcuna decisione poteva
essere stata assunta nei suoi confronti.

3. Il Tribunale si è invero sottratto a tale accertamento o quantomeno ha omesso di
motivare in proposito, non chiarendo se il Levacovic fosse stato effettivamente e
nuovamente rinviato a giudizio per il reato di cui al capo AZ (e conseguentemente
regolarmente citato per il dibattimento), nonchè spiegando per quale ragione allora il
suo nome non compare nell’intestazione della sentenza tra quelli degli imputati. Nel
caso in cui tale verifica avesse avuto esito positivo, all’erronea duplicazione del
processo nei confronti del ricorrente non potrebbe che porsi rimedio se non che dinanzi
al giudice dell’esecuzione, come in definitiva implicitamente suggerito nell’ordinanza
impugnata, giacchè la violazione del ne bis in idem doveva essere fatta valere nel
processo o con gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza di primo grado.
Qualora invece la stessa verifica avesse invece sortito invece esito negativo, dovendosi
concludere che il Levacovic mai era stato un imputato nel menzionato processo e che
la sentenza nei suoi confronti era sostanzialmente inesistente, ben avrebbe potuto
rimediarsi all’errore ricorrendo allo strumento previsto dall’art. 130 c.p.p., espungendo
dalla motivazione e dal dispositivo del provvedimento ogni riferimento alla sua
persona.

4. L’ordinanza impugnata deve conseguentemente essere annullata con rinvio al
Tribunale di Roma per nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Così deciso il 17/7/2014

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