Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34555 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 34555 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRECO ALESSANDRO N. IL 09/10/1983
avverso l’ordinanza n. 193/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
14/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 02/07/2014

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. E. Scardaccione, che ha chiesto rigettarsi il
ricorso.
udito il difensore, avv. P. Cannoletta, che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.

1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Lecce ha rigettato il
ricorso proposto nell’interesse di Greco Alessandro avverso l’ordinanza applicativa della
custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di quel medesimo tribunale con riferimento al
delitto di cui all’articolo 416 bis cp commi primo, secondo, terzo, ultimo (capo A). In
particolare al predetto è addebitato di aver partecipato alla frazione criminale facente capo a
Penza Antonio Marco e a Verardi Alessandro (poi a Leo Andrea), con ruolo apicale, frazione
associata ad una associazione mafiosa attiva in Lecce e zone limitrofe, dal giugno 2010 al
settembre 2011.
Al Greco è ancora addebitato il delitto ex art. 73 DPR 309/90 in concorso con Calamaio Dario
(capo AT).
2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione dell’articolo 267 comma
quarto cpp in quanto le operazioni di intercettazione, delegate in un primo momento ai
carabinieri e da questi subdelegate alla polizia penitenziaria, sono state di fatto effettuate con il
concorso di persona mai delegata dal pubblico ministero vale a dire di tale Tagarelli Ettore.
3. Con la seconda censura, deduce violazione degli articoli 273 comma primo bis e 192
commi terzo e quarto cpp, nonché carenza dell’apparato motivazionale, atteso le dichiarazioni
del collaboratore di giustizia non trovano riscontro in altri elementi emersi nel corso
dell’indagine. Invero, Verardi indica in Sandro o Sandrino, abitante nella zona delle “quattro
finite”, la persona affiliata al Penza. Lo stesso tribunale del riesame ammette che la
individuazione del Sandro in Greco, effettivamente abitante in quella zona della città, non è un
riscontro, ma costituisce semplicemente, appunto, la individuazione del soggetto indicato dal
dichiarante. Tuttavia, il collegio cautelare afferma che i colloqui intercettati in carcere tra Leo
Andrea e la sua convivente consentono di ritenere pienamente corroborato il dictum del
Verardi. I due, tra l’altro, parlano di tale Sandro e il tribunale salentino afferma che non risulta
che esistano altre persone con questo nome che fanno parte del gruppo del Penza. In altre
conversazioni, i due sembrano contrapporre “Sandro nostro” ad altro “Sandro”, affiliato al
Penza.
Ebbene, al proposito, innanzitutto, va chiarito che affermare che non esistono altre persone
chiamate Alessandro o comunque Sandro facenti parte del gruppo di Penza è affermazione che
meriterebbe qualche riscontro; in secondo luogo, si tratta di affermazione che dà per scontato
ciò che dovrebbe provare e cioè che ci sia almeno un Sandro affiliato gruppo del Penza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura, che consiste nella riproposizione di censura già sottoposta
all’attenzione del tribunale del riesame, che la ha motivatamente respinta, è, già per tale
motivo, inammissibile. Il collegio cautelare ha chiarito (fol.3) come il pubblico ministero abbia
autorizzato la polizia giudiziaria ad avvalersi, ai sensi dell’articolo 348 comma quarto del codice
di rito, di personale e di apparecchiature fornite dalla società TEST, così come ha chiarito che
Tagarelli Antonio è il legale rappresentante della TEST. Si tratta, evidentemente, di persona
con specifica competenza tecnica, della cui collaborazione la polizia giudiziaria è stata
autorizzata ad avvalersi. Tagarelli dunque non è stato delegato, ma “associato” come ausiliario
degli operanti.
2. La seconda censura (che si riferisce unicamente al delitto di cui all’articolo 416 bis cp
e non è relativa anche al delitto di cui all’articolo 73 TU 309/90) è fondata, atteso che le
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Verardi, per quel che è dato comprendere dalla
lettura del provvedimento impugnato, non sembrano ricevere conferma individualizzante in
base al testo delle intercettazioni effettuate. Affermare che, tra gli adepti del Penza, Greco è
l’unico denominato Sandro, costituisce una petizione di principio, in quanto il fatto che il Greco

RITENUTO IN FATTO

fosse (o sia) affiliato al Penza costituiva il quod demonstrandum e
dunque – non poteva
essere dato per presupposto, per poi giungere alla conclusione che quanto era presupposto,
tanto era stato dimostrato.
Si vuol significare: anche se Greco Alessandro può essere indicato come Sandro, ciò che non è
provato (rectius: riscontrato ex art. 192 comma terzo cpp) è proprio che Sandro (o
Alessandro) facciano parte del gruppo del Penza, così come dichiarato dal Verardi.

3. Si impone dunque l’annullamento – con rinvio per nuovo esame al medesimo giudice
– del provvedimento impugnato, limitatamente al delitto associativo di cui al capo A).

annulla il provvedimento impugnato limitatamente al delitto di cui al capo A), con rinvio per
nuovo esame al tribunale di Lecce, 0~4_
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