Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34553 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 34553 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GHEONI DAVIDE N. IL 06/02/1968 parte offesa nel procedimento
c/
GHISLENI FEDERICA N. IL 03/06/1986
DEL CASTELLO ROSSELLA N. IL 11/06/1960
avverso il decreto n. 6689/2013 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
08/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
cLowtAA likuui-ca-rlette/se • e le conclusioni del PG Dottr:N: cyctroo effit,
cru tu/io

Uditi difensor Avv.; v

Data Udienza: 13/06/2014

FATTO E DIRITTO

– comunicata al querelante il 24 aprile 2013- costui avesse replicato con opposizione, inviata
con raccomandata del 2 maggio 2013, pervenuta in Procura il 7 maggio 2013.
Di tale opposizione non si era tenuto conto perché considerata tardiva e tale determinazione
era stata comunicata all’interessato 11 24 maggio 2013.
Sostiene la difesa che la opposizione è stata tempestiva perché formalizzata entro il termine di
dieci giorni; comunque tale termine sarebbe ordinatorio e di essa il Gip avrebbe dovuto tenere
conto, essendo pervenuta in Procura prima della emissione del decreto di archiviazione.
Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, accogliersi il ricorso sul presupposto
che la opposizione è stata tempestiva perché inoltrata il 2 maggio e ricevuta dall’ufficio Gip il 3
maggio successivo.
In data 5 giugno 2014, la Ghisleni ha presentato una memoria difensiva sostenendo la
inammissibilità del ricorso sotto diversi profili: in primo luogo, perché tardivo; inoltre, perché
in violazione dell’art. 127 comma 5 cpp, non essendo previsto,a parere della medesima, il
genere di impugnazione qui attivato; altresì, per mancanza di valida autentica della
sottoscrizione in calce alla nomina dell’avv. D’Agostino – autore del presente ricorso- nomina
effettuata da Gheoni con dichiarazione che reca una sottoscrizione autenticata da un difensore
( avv. Biscardo) , non solo non cassazionista, ma per di più ulteriore e non ammesso
dall’ordinamento, in presenza di altro difensore di fiducia della persona offesa ( appunto, l’avv.
D’Agostino) . Ha anche sostenuto la infondatezza del ricorso in quanto la opposizione era
effettivamente tardiva.
Il ricorso è fondato.
Occorre in primo dare atto della assenza di prova della tardività del ricorso in esame.
E’ noto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il termine entro il quale la
persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione contro il decreto di archiviazione adottato
in violazione del contraddittorio, decorre dalla data di effettiva conoscenza della notizia della
sua esistenza e non dalla data di deposito del decreto, diversamente da quanto sostenuto nella
memoria: e ciò, per la evidente ragione che la notificazione del provvedimento impugnabile
non è prevista dal codice di rito, mentre invece la ricorribilità per cassazione del decreto di
archiviazione , anche nel caso qui in esame, è stata ritenuta dalla giurisprudenza, pur non
essendo espressamente disposta dal cod. proc.pen..
Proprio tale rilievo costituisce risposta alla seconda questione posta nella memoria, atteso che,
con giurisprudenza ormai costante e univoca, si riconosce che la violazione del contraddittorio,
ex art. 127 comma 5 cpp, è integrata ed è denunciabile con ricorso per cassazione, anche
quando il provvedimento di archiviazione j4e non contenga alcuna valutazione delle ragioni
validamente esposte dalla persona offesa nell’atto di opposizione ( v. tra le molte, Sez. 7,
Ordinanza n. 3826 del 09/10/2013 Cc. (dep. 28/01/2014 ) Rv. 259145).
Quanto al terzo ordine di questioni, va rilevato che la nomina dell’avv. Agostino , per la
presentazione del ricorso per cassazione, bene è stata effettuata con dichiarazione scritta della
persona offesa, la cui sottoscrizione risulta autenticata da quello che, fino a quel momento era
il solo e legittimo difensore per la fase del merito: la qualifica di avvocato cassazionista è
infatti pretesa, dall’art. 613 cpp, a partire e con riferimento alla redazione dell’atto introduttivo
della procedura dinanzi al giudice della legittimità, e non anche in relazione ad attività

Propone ricorso per cassazione il difensore di Gheoni Davide, persona offesa nel procedimento
penale per diffamazione iscritto a carico di Ghisleni Federica e Del Castello Rossella.
Oggetto della impugnazione è il decreto di archiviazione, in data 8 maggio 2013, emesso de
plano, dal Gip del Tribunale di Bergamo, nonostante che, alla richiesta di archiviazione del PM

Quanto al merito del ricorso si osserva che dagli atti del fascicolo si evince che l’atto di
opposizione alla richiesta di archiviazione del Pm è pervenuto alla Procura il 7 maggio 2013,
quando ancora non era stato emesso il provvedimento di archiviazione.
Orbene, in materia la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che il termine per la
presentazione della opposizione è meramente ordinatorio e non perentorio (Rv. 247511); che
della opposizione anche tardiva il giudice deve tenere conto se pervenga prima che egli
provveda sulla richiesta di archiviazione (Rv. 248120; Sez. U, Sentenza n. 29477 del
30/06/2004 Cc. (dep. 07/07/2004) Rv. 228005); che la opposizione può essere presentata
anche mediante il servizio postale;che in tale caso si applicano analogicamente le regole in
tema di presentazione di impugnazione e in particolare quella per cui la data di spedizione
della raccomandata è quella in cui deve intendersi presentata la impugnazione (Sez. 2,
Sentenza n. 28148 del 13/01/2004 Cc. (dep. 23/06/2004 ) Rv. 229697).
Tutto ciò premesso va rilevato che la opposizione è stata
proposta mediante invio di
raccomandata del 2 maggio 2013 e dunque nel rispetto del termine decadale; che per giunta,
essa era pervenuta alla autorità giudiziaria prima della adozione del provvedimento di
archiviazione; che pertanto tale decreto, emesso senza considerare gli argomenti opposti dalla
persona offesa, ha determinato una violazione del contraddittorio, correttamente e
fondatamente denunciata con il presente ricorso per cassazione.
PQM
Annulla il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2014
Il Pr i
il Cons. est.
te

precedente, per giunta extraprocessuale, quali sono le formalità del conferimento della nomina
al legale.

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