Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34552 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 34552 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANTANO FRANCESCO N. IL 26/11/1935
avverso l’ordinanza n. 74/2013 TRIB. LIBERTA’ di VIBO
VALENTIA, del 16/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
umir,
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. sap.za

Uditi difensor Avv.;

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9.1s,

Data Udienza: 04/06/2014

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FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione, a mezzo di difensore munito di procura speciale, Pantano

mezzo di impugnazione – quello ex art. 322 bis cpp- previsto soltanto per far valere il venir
meno dei requisiti del sequestro preventivo e non anche per risolvere la questione posta
dall’appellante, di natura meramente civilistica e relativa alla individuazione del soggetto
legittimato alla restituzione dei beni: questione da risolvere attivando l’incidente di esecuzione.
Deduce il ricorrente
1) la inosservanza dell’articolo 322 bis cpp.
Era accaduto, come si sostiene nel ricorso, che i veicoli in questione erano stati
sottoposti a sequestro preventivo il 3 ottobre 2013, in relazione all’ipotesi di reato di
bancarotta fraudolenta patrimoniale, formulata nei confronti di altri soggetti e cioè
Vecchio Giovanni e Cricelli Natalina: si era cioè ipotizzato che il Vecchio, nominato
liquidatore della Proserpina S.p.A., avesse tenuto un comportamento compiacente nei
confronti della Cricelli, creditrice della società, consentendole, senza opposizione alcuna,
di ottenere nell’ottobre del 2008, l’assegnazione dei veicoli intestati alla società,
attraverso una procedura esecutiva presso terzi. Quello che, in sostanza, era risultato
un pagamento preferenziale, era stato determinato dal fatto che attraverso
l’opposizione si sarebbe, invece, potuto e dovuto tutelare il patto di riservato domini
contratto a favore di un terzo (Commissario straordinario per l’emergenza ambientale
della regione Calabria).
Questa situazione rendeva evidente, in primo luogo, ad avviso del ricorrente, che i beni
erano comunque appartenenti a terzi e non all’asse fallimentare e che il reato di
riferimento era impossibile.
Formalmente, oltretutto, 8 su 10 di quei beni, all’atto del sequestro del 2013, erano
divenuti di proprietà della Ecoshark Igiene ambientale S.r.l. che li aveva acquistati,
appunto, in parte (6) dalla Cricelli ed in altra parte (2) dal Tribunale di Vibo Valentia,
nell’ambito della procedura concorsuale relativa al fallimento della Proserpina, mediante
aggiudicazione in asta pubblica, il 7 maggio 2012.
Quando, dunque, i veicoli erano stati sequestrati, la Ecoshark aveva proposto istanza di
riesame ma questa era stata dichiarata inammissibile perché, nel frattempo, il 7
novembre 2013, il Pubblico ministero aveva disposto la revoca del sequestro e la
restituzione degli stessi non al soggetto al quale erano stati sequestrati (la Ecoshark)
ma al soggetto che il Pubblico ministero stesso aveva ritenuto essere l’avente diritto e
cioè il Curatore del fallimento della Proserpina S.p.A. che, oltretutto, era già stato
remunerato quando aveva venduto parte di quei beni, alla società ricorrente, all’asta
fallimentare.
Quando poi, a seguito della decisione del Tribunale del riesame, la Ecoshark aveva
appellato il decreto di revoca del Pubblico ministero e si era sentita dichiarare
l’inammissibilità dell’appello nonostante l’inequivoco tenore dell’articolo 322 bis c.p.p.,
aveva proposto il ricorso per cassazione in esame.
1

Francesco, quale legale rappresentante della società Ecoshark Igiene ambientale S.r.l..
Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza del Tribunale del riesame di Vibo Valentia, in data 16
gennaio 2014, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello presentato dallo stesso
Pantano, contro il decreto del Pubblico ministero presso il Tribunale di Vibo Valentia, con il
quale era stata decisa la revoca del sequestro preventivo di una serie di veicoli, disponendone
la restituzione, però, non all’appellante al quale erano stati sequestrati, nonché terzo
interessato, ma al curatore del fallimento Proserpina S.p.A.
L’inammissibilità è stata dichiarata, dal Tribunale, sul presupposto che fosse stato attivato un

La norma appena citata prevede infatti espressamente la possibilità dell’appello contro il
decreto di revoca del Pubblico ministero, da parte del soggetto al quale le cose sono
state sequestrate e di chi ha diritto alla loro restituzione.
D’altra parte, evidente è l’interesse a tal genere di impugnazione che consentirebbe
all’impugnante di tornare nella disponibilità di beni di cui godeva legittimamente prima
dell’adozione della misura cautelare.
La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, senza eccezione alcuna include, nella
fattispecie dell’articolo 322 bis, tutti quei provvedimenti che in qualsiasi modo operano
in tema di misura cautelare reale e la sentenza n. 30346 del 2004 espressamente
riconosce la legittimazione ad attivare l’appello in questione, pure nell’ipotesi di
restituzione, attribuendo al Tribunale del riesame il potere, in caso di contestazione
sulla proprietà, di rimettere la decisione al giudice civile (vedi anche sentenza n. 4804
del 2012).
Aggiunge il difensore la menzione della sentenza n. 39247 del 2010 ove si afferma
come, in caso di revoca del sequestro preventivo per il venir meno dei suoi presupposti
di legittimazione, la restituzione deve consistere nel ripristino dello status quo ante e
quindi deve avvenire nei confronti del soggetto al quale il bene era stato sequestrato;
2) l’inosservanza dell’ostessa articolo 322 bis cpp anche sotto altro profilo.
Il difensore contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui le censure dedotte in sede
di appello avrebbero dovuto essere proposte, invece, in sede di riesame. Una simile
affermazione non calza nel caso di specie, nel quale proprio il riesame era stato
proposto ed era stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a
seguito della caduta del vincolo cautelare.
Per tale ragione, il ricorrente ritiene di avere legittimamente sottoposto al Tribunale del
riesame in sede di appello la questione della assoluta regolarità della procedura
esecutiva attraverso la quale Cricelli era divenuta intestataria dei veicoli, poi ceduti ad
esso appellante, nonché la legittimità dell’acquisto di due dei veicoli effettuato
direttamente dal Tribunale in sede di pubblica asta.
Ragionare come aveva fatto il Tribunale significava sostanzialmente privare il legittimo
proprietario dei beni, terzo intestatario, della tutela rispetto alla misura cautelare che lo
aveva deprivato ingiustificatamente dei propri beni.
Il ricorso è fondato.
Come sottolineato dal ricorrente, l’art. 322 bis cpp legittima “la persona alla quale le cose sono
state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione”, a proporre appello, tra
l’altro, contro “il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero”, essendo, il
riesame, riservato alla misura genetica.
Il contesto del precetto rende evidente che tale previsione riguarda, appunto, la materia del
sequestro preventivo.
Una recente decisione di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 51753 del 03/12/2013 Cc. (dep.
23/12/2013 ) Rv. 257358 ) ha affermato che, in tema di sequestro preventivo, anche dopo la
revoca della misura e la restituzione del bene ( nel caso specifico disposta, con ordinanza, dal
G.i.p. ) in favore di un soggetto (curatore fallimentare) diverso da quello cui il bene stesso era
stato sequestrato, sussiste la legittimazione di quest’ultimo ad impugnare tali decisioni con
appello ex art. 322 bis cod. proc. pen., e a proporre eventuale ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza del Tribunale della libertà.
Si rileva, condivisibilmente, nella relativa motivazione, che in punto di interesse, non può
negarsi la legittimazione del ricorrente (in quel caso anche indagato) all’impugnazione di
legittimità, poiché l’eventuale distribuzione delle somme sequestrate in sede di riparto
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L’unica eccezione alla regola della tendenziale coincidenza della durata del sequestro
preventivo con la durata del processo penale, è stabilita dall’art. 321 comma 3 c.p.p., quando
risultino mancanti, originariamente, o per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità della
misura.
In ogni caso, prosegue condivisibilmente la sentenza, la revoca del sequestro anteriormente
alla sentenza definitiva, per il venir meno dei suoi presupposti, imporrebbe la restituzione delle
somme esclusivamente a favore del soggetto nei cui confronti esse erano state sequestrate
non di terzi aventi diritto .
Allo stesso modo, altra giurisprudenza di questa Corte ( sentenza n. 14956 del 2008), ha
osservato che il principio fondamentale in tema di revoca di una misura cautelare reale è la
presenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, sì che in via generale deve
dirsi preclusa la richiesta di revoca di un provvedimento di sequestro preventivo qualora la
situazione di fatto – quella che ha dato origine al provvedimento ablatorio -sia immutata
rispetto alla data di emanazione del provvedimento. E il dissequestro operato dal P.M.
corrispondente all’avere individuato un titolare dei beni sequestrati, tale che la funzione
specialpreventiva della misura non ha più ragione d’essere, di fatto azzera le ragioni originarie
del sequestro.
Anche la sentenza della Sez. 2, Sentenza n. 39247 del 08/10/2010 Cc. (dep. 05/11/2010 ),
ric. Gaias, Rv. 248772 (citata dal ricorrente) , aveva posto in evidenza che la restituzione che
consegue alla revoca del sequestro, postulando il venir meno dei presupposti del sequestro, va
disposta a favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato, e si distingue da quella che
consegue come effetto della perdita di efficacia (a seguito di sentenza di proscioglimento o di
non luogo a procedere) del sequestro ( ex art. 323 cpp), che va disposta in favore dell’avente
diritto (il quale in ipotesi può essere anche un soggetto diverso da quello al quale il bene è
stato sequestrato), sempre che non sussistano contestazioni sulla proprietà, nel quale caso
deve applicarsi – per analogia – il disposto dell’art. 324, comma ottavo, cod. proc. pen..
Sulla stessa linea va citata la sentenza della Sez. 2, Sentenza n. 4804 del 23/10/2012 Cc.
(dep. 30/01/2013 ) Rv. 255198 (pure citata dal ricorrente), che ha ribadito identico principio in
un contesto di appello contro il decreto di revoca del sequestro preventivo disposto dal P.M.,
che, dunque, ha implicitamente ritenuto ammissibile.
Il principio della appellabilità del provvedimento di revoca del sequestro preventivo , del resto,
era già stato sostenuto dalla sentenza della Sez. 3 della Cassazione, n. 30346 del 2004 (citata
dal ricorrente) la quale peraltro, aveva aderito ad un precedente omologo (Cass. sez. 3^ 28
novembre 2001 n. 42543, Mazzella rv. 220306 ).
Sul tema della appellabilità al Tribunale del riesame , del provvedimento restitutorio, in
generale, e per l’ampia portata dell’art. 322 bis cpp, va ricordata, infine, analogamente, Sez.
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fallimentare, avrebbe potuto pregiudicare il suo diritto alla restituzione in caso di esito
assolutorio del procedimento penale a suo carico.
Ha anche rilevato, la richiamata sentenza, che, in generale, che in caso di sequestro
preventivo, il vincolo reale sulle cose è destinato a permanere di massima fino alla sentenza
definitiva, come si desume dall’art. 262 c.p.p., che dopo avere previsto, al comma 1, la
possibilità di restituzione delle cose sequestrate a fini di prova anche prima della sentenza
definitiva, dispone, al secondo comma, che non si fà luogo alla restituzione e il sequestro è
mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell’articolo 321 c.p.p .
La restituzione della cose oggetto di sequestro preventivo è quindi normalmente rinviata, ai
sensi del comma 4 dell’art. 262 c.p.p., al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del
procedimento (salvo che sia disposta la confisca).

Ciò posto, osserva questo Collegio, in adesione all’indirizzo menzionato, che a maggior
ragione, l’interesse all’appello vada individuato in capo a soggetto diverso dall’imputato , al
quale le cose sono state materialmente apprese e che assuma di detenerle in virtù di titolo
legale che intende anche far valere quale soggetto estraneo al reato, non passibile di confisca.
In conclusione, il più evidente interesse ad impugnare il provvedimento di revoca e restituzione
del bene a soggetto diverso da quello che ha subito il sequestro preventivo, è quello, proprio
di quest’ultimo, di vedere riconosciuta la illegittimità di tal genere di decisione, la quale
potrebbe comportare la perdita definitiva del bene, per giunta in assenza di un accertamento
giudiziale , nel processo, anche sulla esatta e definitiva individuazione del titolare stesso del
bene, in un soggetto diverso da quello che, quale terzo estraneo al reato, ha subito l’effetto
della misura reale.
Tale prospettazione dell’interesse, fa risaltare anche che la illegittimità del decreto di revoca
del sequestro si presenta, nel caso che qui interessa, sotto un duplice profilo, che è
implicitamente ma necessariamente sotteso alla impugnazione del ricorrente, ed è
riconducibile alla violazione di legge: rappresentando, cioè, la necessità che la revoca della
misura, in fase antecedente a quella della sentenza conclusiva, non avvenga se non in funzione
ripristinatoria dello status quo ante, l’allora appellante aveva sostanzialmente fatto valere il
superamento dei limiti del potere di revoca del PM. che l’art. 321 comma 3 àncora alla
mancanza ( originaria o sopravvenuta) dei requisiti per l’applicabilità della misura reale e che
quindi debbono espletarsi in favore del soggetto al quale il bene è stato sequestrato.
Non è condivisibile, pertanto,
l’assunto del Tribunale secondo cui l’appellante lo aveva
investito soltanto della questione della titolarità dei veicoli, e dunque della irregolarità del
restituzione anzichè della illegittimità della revoca, essendo evidente, semmai, che I
deduzione del primo tema, con riferimento al provvedimento appellato, aveva il primario
significato di portare il giudice dell’appello a rilevare che il senso della disposta revoca era
stato non già quello di affermare il venir meno dei requisiti della misura ma, piuttosto, quello di
mutare il soggetto avente diritto, dando oltretutto per già risolti i temi della sussistenza del
reato di riferimento, della individuazione della persona offesa e della inesistenza del terzo di
buona fede, che costituivano il punto di arrivo dell’intero processo e l’oggetto del potere di
accertamento del giudice e non di una parte soltanto.
Deve dunque ritenersi esistente, in capo al Tribunale, il potere di valutare il profilo delle
doglianze che erano state formulate dall’appellante atteso anche che , se, dall’art. 322 bis, è
legittimato a proporre appello contro la revoca del sequestro, il soggetto al quale i beni sono
stati sequestrati , deve ritenersi che si tratti di appello necessariamente proposto contro il
provvedimento che abbia poi prodotto un effetto restitutorio in favore di terzi, altrimenti
sarebbe evidente la mancanza di interesse dell’appellante.
E nel caso detto, posto che il profilo ammissibile dell’appello contro la disposta revoca sarebbe
solo quello dell’uso illegittimo del potere come delineato dall’art. 321 comma 3 cpp, deve pure
ritenersi che l’appellante, che abbia visto, dopo la revoca, dissequestrare i beni ad esso
asportati, in favore però di terzi, sia legittimato a sottoporre al Tribunale il tema dell’avvenuta
revoca in termini diversi da quelli consentiti dalla norma citata e a rappresentare il proprio
interesse a tale genere di provvedimento proprio esibendo i titoli proprietari che dovrebbero
servire chiarire la propria posizione di terzo di buona fede, nella prospettiva di una successiva
eventuale restituzione dei beni in proprio favore.
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3, Sentenza n. 39913 del 18/09/2008 Cc. (dep. 24/10/2008 ) Rv. 241275, riguardante
provvedimento emesso, però, in sede dibattimentale , con ordinanza.

Discende dai rilievi sopra formulati che la decisione del Tribunale del riesame, di dichiarare
inammissibile l’appello contro il provvedimento di revoca del sequestro preventivo (e
conseguente restituzione dei beni a soggetto diverso da quello al quale erano stati appresi), va
censurata mediante annullamento.

e non l’appello ex art. 322 bis cpp.
Occorre però notare – in aggiunta a quanto sopra rilevato per evidenziare che l’appello era
necessariamente volto a censurare la revoca assieme alla restituzione- che il richiamato
orientamento include sentenze che regolano situazioni non sovrapponibili a quella in esame.
Così la sentenza n. 43541 del 08/10/2013 Cc. (dep. 24/10/2013 ) Rv. 257357 riguarda una
fattispecie di restituzione disposta, dal giudice, dopo la sentenza di assoluzione dell’imputato e
quindi ai sensi dell’art. 323 cpp, mediante disposizione a favore ” dell’avente diritto”, con la
conseguenza che, in quel caso, la inammissibilità dell’appello ex art. 322 bis è scaturita dal
rilievo che si era di fronte a normale incidente sull’esecuzione di un provvedimento del giudice.
Le sentenze n.n. 32648 del 29/05/2013 Cc. (dep. 26/07/2013 ) Rv. 256787 e Sez. 6, n.
26012 del 27/04/2004 Cc. (dep. 09/06/2004 ) Rv. 229977 poi, si sono limitate ad indicare
l’incidente di esecuzione come unico rimedio concesso al terzo in tema di revoca del sequestro
e restituzione disposti dal Tribunale in sede di riesame contro il provvedimento genetico della
misura reale, in casi nei quale il terzo non contestava la legittimità del dissequestro ma solo il
titolo proprietario.
La sentenza della Sez. 2, n. 17584 del 2013 Rv. 255966 ( conformemente alla capostipite
dell’orientamento che appare Sez. 6, Sentenza n. 3613 del 25/09/1997 Cc. (dep. 02/12/1997)
Rv. 210049)) si è espressa – secondo pacifica giurisprudenza anche a Sez. un. ( v. sentenza
n. 18253 del 24/04/2008 Cc. (dep. 07/05/2008) Rv. 239397, relativa peraltro ad un caso di
riesame contro sequestro probatorio ) – per la inammissibilità sopravvenuta del riesame
avverso decreto di sequestro preventivo, misura genetica, quando il bene sia stato,
successivamente, restituito e, altresì, per la legittimazione del soggetto stesso, che non sia il
beneficiario del provvedimento di restituzione il bene, a far valere le proprie ragioni in sede di
opposizione ( con incidente di esecuzione) avverso il provvedimento di restituzione: un caso,
nel quale , la declaratoria di inammissibilità aveva, dunque, riguardato lo strumento del
riesame e non dell’appello.
Resta peraltro il punto critico , derivante dal genere di decisioni assimilabili a quelle appena
ricordate, costituito dalla affermazione del principio, che sembra enunciato in forma generale,
secondo cui il soggetto che intenda far valere le proprie ragioni proprietarie sul bene
dissequestrato in favore di terzi, anche nella fase delle indagini preliminari, non potrebbe
conseguire dal Tribunale della libertà , una volta intervenuta comunque la restituzione del
bene, il ripristino della sua disponibilità.
Peraltro vi è da osservare, in primo luogo, che, come sopra rilevato, un concreto interesse ad
attivare l’appello ex art. 322 bis nel caso di revoca del sequestro, che si assuma disposta
illegittimamente dal PM, potrebbe individuarsi anche nel ripristino del vincolo cautelare quale
antefatto storico e giuridico per garantire la successiva valutazione , ad opera del giudice, una
volta dipanata la materia processuale, in ordine all’eventuale avente diritto alla restituzione.
In secondo luogo, la opposizione contro il provvedimento di restituzione del PM è rimedio
espressamente previsto soltanto dall’art. 263 comma 5 cpp in tema di sequestro probatorio (
nella forma dell’incidente di esecuzione, peraltro, soltanto dopo la definitività della sentenza:
così art. 263 comma 6 cpp): precetto non automaticamente estensibile al sequestro
preventivo, specie dopo la modifica dell’art. 104 disp. att. cpp , che ha fatto cadere la
equiparabilità della misura probatoria a quella reale, quanto alla disciplina che qui interessa.
5

Non si ignora , peraltro, che tale decisione sembra appoggiarsi ad un consistente orientamento
giurisprudenziale propenso a ritenere ammissibile , nel caso in esame, l’incidente di esecuzione

-)

In terzo luogo, l’effetto ripristinatorio del vincolo, derivante dalla rilevazione, in sede di
impugnazione, della illegittimità del provvedimento di revoca del PM , è stato riconosciuto ed
ammesso da Sez. 1, Sentenza n. 11273 del 24/02/2009 Cc. (dep. 13/03/2009 ) Rv. 243042,
secondo cui I ‘annullamento senza rinvio del provvedimento del pubblico ministero di revoca
del sequestro preventivo comporta l’obbligo dell’immediato ripristino della misura cautelare,
con efficacia “ex tunc” del vincolo di indisponibilità sui beni.
Il Tribunale in sede di appello dovrà pertanto procedere , nel merito, alla valutazione della
legittimità del provvedimento di revoca adottato dal PM anche nell’ottica, ove ne ricorressero
i presupposti, del ripristino della misura cautelare reale (salva espressa declaratoria del
ricorrente, di non avervi interesse) e di avvalersi, per la chiarificazione della situazione
proprietaria, dei poteri di cui all’art. 324 corna 7 cpp.
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Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia per nuovo esame.
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2014
Così deciso in Roma il

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