Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34543 del 21/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 34543 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAGNIELLO ANTONIO N. IL 11/10/1961
avverso la sentenza n. 130/2009 GIUDICE DI PACE di
MONSUMMANO TERME, del 24/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
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Udito, per la parte ivile, l’Avv
Uditi difensor vv.

Data Udienza: 21/05/2014

,-,

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. G. Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata in data 24/05/2013, il Giudice di pace
Monsummano Terme ha assolto, perché il fatto non sussiste, Antonio Pagniello

di Adele Franchini.
Avverso l’indicata sentenza e l’ordinanza dibattimentale del 24/05/2013 ha
proposto ricorso per cassazione nell’interesse di Antonio Pagniello il difensore
avv. Gerardo Marliani, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui
all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 511 cod. proc. pen. e vizio di
motivazione. All’udienza del 27/05/2011 si dava atto del mutamento della
persona del giudice e la difesa non prestava il consenso all’acquisizione della
prove precedentemente assunte; all’udienza del 08/06/2012 il P.M. dichiarava di
rinunciare a tutti i propri testi e successivamente venivano escussi solo i testi
della difesa. Nella motivazione della sentenza impugnata si fa riferimento
all’utilizzabilità dei verbali della deposizioni dei testi del P.M., laddove non
sussistono i presupposti ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. per l’utilizzabilità
di dette testimonianze e, diversamente da quanto riportato in sentenza, il
Giudice ha omesso di dare lettura delle dichiarazioni e di indicare gli atti
utilizzabili, come prescritto dall’art. 511, comma 5, cod. proc. pen..
Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 187, 190, 195, 495, cod.
proc. pen., mancata assunzione di una prova decisiva, vizio di motivazione:
illegittimamente l’ordinanza dibattimentale del 24/05/2013 ha revocato
l’ordinanza di ammissione dell’esame del consulente tecnico della difesa, che
avrebbe riferito in ordine ai rapporti tra l’imputato e la persona offesa.
Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 594, 599, secondo comma, e
62, primo comma, n. 2, cod. pen. vizio di motivazione. Anche in considerazione
del contesto in cui sono state pronunciate, le espressioni utilizzate non sono
lesive dell’onore e del decoro della persona offesa; la sentenza impugnata è
affetta da vizio di motivazione avendo omesso la necessaria verifica della
credibilità oggettiva e soggettiva della persona offesa, laddove la condotta del
ricorrente sarebbe comunque scriminata ex art. 599, secondo comma, cod. pen.,
posto che la persona offesa ha in modo provocatorio ammonito l’imputato a

dal reato di danneggiamento e lo ha condannato per il reato di ingiurie in danno

smettere di spaccare la legna e ha posto in essere una serie di comportamenti
tesi ad impedire l’esercizio della servitù di passaggio.
Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito specificati.
E’ fondato il primo motivo alla luce del consolidato orientamento in forza del
quale le prove dichiarative assunte prima del mutamento della composizione del
collegio, in presenza di opposizione della difesa alla loro lettura (opposizione nel caso di specie – intervenuta in occasione dell’udienza del 27/05/2011), non
sono utilizzabili, ex art. 526, comma primo, cod. proc. pen., qualora non

incrociato delle fonti (Sez. 1, n. 37537 del 07/07/2004 – dep. 23/09/2004, Addis,
Rv. 229791). Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
Rilevato che, in considerazione del periodo di sospensione del corso della
prescrizione, il relativo termine non è decorso, la sentenza impugnata deve
essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Pistoia, competente a seguito
della soppressione dell’ufficio del Giudice di pace di Monsummano Terme.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di
pace di Pistoia.
Così deciso il 21/05/2014

vengano reiterate o ribadite in dibattimento mediante nuovo rituale esame

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