Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34542 del 21/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 34542 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TARANTO
nei confronti di:
CATUCCI MARIA N. IL 02/03/1970
avverso la sentenza n. 144/2012 GIUDICE DI PACE di TARANTO, del
08/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
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Udito, per la pa e civile, l’Avv
Uditi difens r Avv.

Data Udienza: 21/05/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. G. Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata il 08/06/2013, il Giudice di pace di Taranto ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Maria Catucci, imputata del
reato di cui agli artt. 594, 612 cod. pen. in danno di Giovanni Del Giudice, per

comparizione della persona offesa malgrado l’avvertimento esplicito contenuto
nel verbale dell’udienza in data 08/02/2013 notificatole.
Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce,
censurando l’errata applicazione dell’art. 152 cod. pen.
Il ricorso è fondato alla luce del principio, affermato dalle Sezioni unite di
questa Corte, in forza del quale nel procedimento davanti al giudice di pace
instaurato a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero, ex art. 20 d.
Igs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante – pur previamente
avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della
remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la
volontà di persistere nella stessa, così da integrare la remissione tacita, ai sensi
dell’art. 152, comma secondo, cod. pen. (Sez. U, n. 46088 del 30/10/2008 dep. 15/12/2008, P.M. in proc. Viele, Rv. 241357).
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al
Giudice di pace di Taranto.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata per nuovo giudizio al Giudice di
pace di Taranto.
Così deciso il 21/05/2014

intervenuta remissione tacita della querela, in considerazione della mancata

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