Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34541 del 16/05/2018

Penale Sent. Sez. 6 Num. 34541 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 13/05/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Data Udienza: 16/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 2652/2017, la Corte di appello di Bologna ha ridotto la
pena inflitta dal Tribunale di Ravenna a A.A. (e alla sua coimputata
Franca Guerrera) ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309 per avere detenuto illecitamente gr. 20 di cocaina, gr. 1 di hashish
e gr. 1 e 20 semi di canapa indiana.

a)

violazione degli artt. 157, 180 e 185 cod. proc. pen. perché, sebbene

l’imputato avesse eletto domicilio presso la propria residenza, la notifica del
decreto di citazione in appello è stata effettuata al difensore di fiducia e la
relativa eccezione è stata tempestivamente sollevata all’udienza del 13/05/2016;
b) violazione di legge e vizio di motivazione nel disconoscere che la sostanza
stupefacente era destinata all’uso personale del ricorrente e del suo coimputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

i. Se l’imputato ha dichiarato o eletto il suo domicilio, la notificazione della
citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ex art. 157, comma
8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una
nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata
allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza
dell’atto da parte dell’imputato.
Il giudice può impiegare il parametro dell’esercizio effettivo dei diritti di
difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la
sussistenza di una causa di sanatoria della stessa soltanto quando dagli atti del
processo emergono circostanze obiettive di fatto in tal senso rilevanti, quali
l’impugnazione proposta personalmente dall’imputato, o la nomina del difensore
al fine precipuo di presentare l’atto di introduzione alla fase di giudizio in
riferimento al quale si deduce l’omessa citazione al domicilio (dichiarato o
eletto), o l’inesistenza del domicilio (dichiarato o eletto), o la impossibilità della
notificazione presso lo stesso (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv.
271771). In altri termini, la nullità è sanata solo quando risulti provato che non
ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto
di difesa, e risulta, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente
(Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Rv. 239396; Sez. 6, n. 11954 del
15/02/2017, Rv. 269558;
2

2. Nel ricorso di A.A. si chiede che la sentenza sia annullata deducendo:

2. Su queste basi, il primo motivo di ricorso è fondato perché nel caso in
esame la notifica neanche fu tentata al domicilio dell’imputato ma fu effettuata
direttamente soltanto al difensore di fiducia e la relativa eccezione è stata
sollevata tempestivamente all’udienza del 13/05/2016. L’accoglimento del primo
motivo di ricorso priva di rilevanza il secondo motivo.
Da quanto precede deriva l’annullamento della sentenza con rinvio per il

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ad altra sezione della
Corte di appello di Bologna
Così deciso il 16/05/2018

giudizio a altra sezione della Corte di appello di Bologna.

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