Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34541 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 34541 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GURRIERI GIUSEPPE N. IL 05/01/1977
avverso la sentenza n. 1360/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
29/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere
Dott. ANGELO CAPUTO
. .
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Data Udienza: 07/05/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. G. Izzo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
limitatamente al reato di cui all’art. 187 c.d.s per essere estinto per prescrizione
ed eliminazione della relativa pena; inammissibilità nel resto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 29/01/2013, la Corte di appello di Catania ha

condannato: a) alla pena di quattro mesi per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen.
e 116 c.d.s., in Ragusa il 14/05/2008 (proc. n. 686/10 R.G.N.R.); b) alla pena di
tre mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda per i reati di cui agli artt. 187 e
116 c.d.s., in Ragusa il 21/02/2009 (proc. n. 591/10 R.G.N.R.); c) alla pena di
2.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 116 c.d.s, in Ragusa il
05/11/2009 (proc. n. 33/11 R.G.N.R.). Con riferimento all’imputazione

ex art.

187 c.d.s. rileva la Corte di merito che il 21/02/2009 l’imputato veniva
controllato mentre era alla guida della propria autovettura, all’interno della quale
si rinveniva una bustina contente marijuana; alla richiesta della polizia giudiziaria
circa l’esecuzione del narcotest l’imputato si rifiutava ripetutamente, condotta,
questa, che integra la contravvenzione di cui all’art. 187, comma 7, c.d.s. La
richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato si fonda
esclusivamente sullo stato di tossicodipendenza, condizione di per sé non
sufficiente a detto fine; nel caso di specie, i reati commessi, accertati in tre
distinti procedimenti successivamente riuniti, presentano connotazioni diverse,
emergendo, in particolare, un divario di diversi mesi tra le violazioni che non
consente di ricondurli alla medesima risoluzione criminosa. La pluralità e la
reiterazione delle condotte, in mancanza di elementi positivamente valutabili,
esclude l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, mentre alla luce dei
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., la misura della pena è correttamente
determinata.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Catania, ha proposto
ricorso per cassazione, nell’interesse di Giuseppe Gurrieri, il difensore avv. E.
Platania, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia omessa
motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 187, comma 5, c.d.s.: la
sentenza impugnata ha omesso di considerare, nonostante l’espressa richiesta
difensiva, che il rifiuto dell’imputato non è stato opposto all’interno di una
struttura sanitaria, come richiesto dalla normativa di riferimento. Il secondo
motivo denuncia omessa motivazione in ordine all’esclusione della continuazione

confermato la sentenza del 14/12/2011 con la quale Giuseppe Gurrieri era stato

e violazione e falsa applicazione dell’art. 81 cod. pen.: l’applicazione della
disciplina del reato continuato in rapporto allo stato di tossicodipendenza
dell’imputato – documentalmente provato – si basa su plurimi elementi e non
solo sul divario temporale tra le condotte contestate, che, nel caso di specie,
sono tutte della stessa indole, sono state commesse in un arco temporale ridotto
e in occasione di violazioni del codice della strada. Il terzo motivo denuncia
violazione dell’art. 133 cod. pen. e omessa motivazione: la Corte di appello ha
omesso di valutare la circostanza, evidenziata dalla difesa, della sottoposizione

Preliminarmente deve osservarsi che, non risultando l’inammissibilità del
ricorso, va rilevata l’intervenuta estinzione del reato di cui all’art. 116 c.d.s.
commesso il 14/05/2008 e dei reati di cui agli artt. 187 e 116 c.d.s. commessi il
21/02/2009 per decorso del termine di prescrizione maturato, rispettivamente,
per il primo il 14/05/2013 e per gli altri il 21/02/2014.
La declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati indicati determina, per
un verso, l’assorbimento del primo motivo (riguardante l’art. 187 c.d.s.) e, per
altro verso, impone il rinvio per nuovo esame in ordine al trattamento
sanzionatorio per i residui reati, restando così assorbiti anche gli ulteriori motivi
concernenti detto trattamento e richiedenti un nuovo esame correlato alle
residue imputazioni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui
all’art. 116 c.d.s commesso il 14/05/2008 ed ai reati di cui agli artt. 187 e 116
c.d.s. commessi il 21/02/2009 perché estinti per prescrizione e con rinvio ad
altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo esame in ordine al
trattamento sanzionatorio.
Così deciso il 07/05/2014

dell’imputato a un programma di reinserimento e recupero.

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